Cassazione Civile, Sentenza n. 34383/2024 del 24/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'avviso di liquidazione e sanzioni relativo alla scrittura del 27/09/2007, deducendo che quell'atto non fosse una vendita ma un preliminare sostituito da un successivo contratto del 30/09/2007 (registrato nel 2012). Contestava altresì l'illegittima acquisizione e registrazione in fotocopia dell'atto, il mancato riconoscimento di agevolazioni (piccola proprietà contadina o requisito di imprenditore agricolo professionale) e il rischio di doppia imposizione/litisconsorzio necessario. In cassazione ha censurato la motivazione della Commissione e chiesto la riconsiderazione di elementi extratestuali (esposto, querela di falso, scrittura del 30/09/2007) per provare la natura preliminare dell'atto tassato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi configurassero una richiesta di rivalutazione di questioni di merito e l'uso di elementi extratestuali non ammessi alla luce della nuova formulazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 (TUR). La Corte ha confermato che l'imposizione va valutata sulla base dell'atto sottoposto a registrazione, ha ritenuto legittima l'acquisizione della copia fotostatica, ha ricordato che nullità o annullabilità non escludono l'obbligo di registrazione e che le agevolazioni agrarie richiedono dichiarazione nell'atto e certificazione, infine ha escluso il litisconsorzio necessario e il rischio di duplicazione della tassazione. Spese e oneri a carico della ricorrente; disposta la somma ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. n. 131/1986 (TUR)
l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati
La Corte applica la versione novellata: l'interpretazione dell'atto ai fini dell'imposizione si fonda sugli elementi intrinseci dell'atto presentato, escludendo l'uso di documenti o fatti estranei posti a fondamento di diversa qualificazione.
art. 1, comma 87, legge n. 205/2017 e art. 1, comma 1084, legge n. 145/2018
Norme che hanno novellato l'art. 20 TUR e, in base a quanto ritenuto, operano retroattivamente sul criterio interpretativo dell'atto registrato, giustificando il divieto di utilizzo di elementi extratestuali.
art. 32, comma 1, n. 8-bis, d.P.R. n. 600/1973
Consente all'Amministrazione finanziaria di acquisire atti anche in fotocopia; la copia non validamente disconosciuta ha valore analogo all'originale ai fini della registrazione d'ufficio.
art. 15, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 131/1986 (TUR)
Presuppone l'esistenza del documento per la registrazione d'ufficio; ma la procedura non richiede l'esibizione dell'originale se la copia non è validamente disconosciuta.
art. 214 e ss. c.p.c.
Regole sul disconoscimento della scrittura privata; la Corte osserva che il disconoscimento deve riguardare la copia rispetto all'originale e deve essere tempestivo e pertinente: nella fattispecie la contestazione tardiva o riferita a documento diverso non è efficace.
art. 38 d.P.R. n. 131/1986 (TUR)
Nullità o annullabilità dell'atto non esonera dall'obbligo di registrazione e pagamento dell'imposta; è previsto il diritto alla ripetizione per l'eccedenza in caso di dichiarazione di nullità/annullamento per cause non imputabili alle parti.
art. 1523 c.c.
Disciplina della vendita con riserva di proprietà: la posticipazione degli effetti in ragione del pagamento del prezzo è compatibile con la qualificazione di vendita con riserva, meccanismo che il Giudice regionale ha ritenuto applicabile all'atto.
art. 57 d.P.R. n. 131/1986
Stabilisce la solidarietà tra le parti contraenti per il pagamento dell'imposta di registro; sul piano processuale ciò determina un litisconsorzio meramente facoltativo, non necessario.
art. 360 c.p.c. e art. 360-bis/bisc. c.p.c.
Parametri e limiti del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché miravano a rivalutare questioni di fatto e produrre elementi extratestuali, operazioni vietate in sede di legittimità; l'art. 360-bis è richiamato per inammissibilità dei motivi che implichino revisione del merito.
legge n. 212/2000 (Codice del processo tributario) e artt. costituzionali richiamati dalla ricorrente
Richieste di violazione di diritti e principi costituzionali e di norme sul procedimento fiscale sono state formulate dalla ricorrente ma non accolte dalla Corte, che le ha ritenute infondate o estranee alla questione di diritto posta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Prevede il versamento di una somma da parte del ricorrente pari al contributo unificato per il ricorso: la Corte ha disposto che ricorrente versi tale somma.
Massime di principio
- In materia di registrazione e imposizione sugli atti, l'interpretazione rilevante è quella dell'atto così come si presenta alla registrazione: elementi extratestuali (esposti, querela, atti successivi) in linea di massima non possono essere utilizzati per riformulare la natura giuridica dell'atto sottoposto.
- La presentazione di una copia fotostatica all'Ufficio può giustificare la registrazione d'ufficio: il disconoscimento della copia deve essere tempestivo, pertinente e riferito alla stessa unicità dell'atto per essere efficace.
- La nullità o annullabilità di un atto non esonera dall'obbligo della registrazione e dal pagamento dell'imposta; eventuali rimborsi spettano solo se la nullità/annullamento è accertato e non imputabile alle parti secondo le regole previste.
- Le agevolazioni fiscali (es. piccola proprietà contadina) richiedono che i presupposti soggettivi e le dichiarazioni necessarie siano esplicitamente inseriti nell'atto e comprovati con la documentazione richiesta al momento della registrazione; non è possibile ottenere il beneficio retroattivamente su basi diverse da quelle dichiarate in atto.
- La solidarietà passiva tra contraenti per l'imposta di registro si traduce processualmente in un litisconsorzio facoltativo: il creditore può agire contro un solo debitore e non v'è rischio di duplicazione della stessa imposta contestata, posto che non è possibile soddisfare due volte lo stesso credito.
- In Cassazione non è consentita la rivalutazione del merito probatorio o la nuova valutazione di fatti e prove; i motivi devono essere fondati su questioni di diritto o su vizi di motivazione rilevabili senza riesame probatorio.
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