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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34266/2024 del 24/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione del decreto del Tribunale di Catania che aveva rigettato l'opposizione ex art. 98 legge fall. proposta da Castaldo per ottenere il riconoscimento in prededuzione di crediti derivanti da contratto di fornitura e posa in opera di carpenteria metallica (importi richiesti: € 518.278,45 oltre interessi e, in subordine, € 307.147,80). I crediti erano sorti dopo la sottoscrizione di un addendum contrattuale sottoscritto dal commissario nell'ambito della misura di prevenzione (amministrazione giudiziaria ex d.lgs. 159/2011) e prima dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria; la ricorrente invocava il riconoscimento della prededuzione ai sensi degli artt. 111 e 111-bis legge fall., dell'art. 52 d.lgs. 270/1999 e dell'art. 61 d.lgs. 159/2011, nonché, alternativamente, dell'art. 118 d.lgs. 163/2006.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il Collegio ha confermato che la prededuzione ha natura processuale e riguarda esclusivamente i crediti nati all'interno della procedura concorsuale in cui il credito ha avuto origine. Ha ritenuto non applicabile la traslazione della prededuzione dall'amministrazione giudiziaria (misura di prevenzione ex d.lgs. 159/2011) all'amministrazione straordinaria per mancanza del fenomeno della consecutio tra procedure: l'amministrazione giudiziaria non è una procedura concorsuale disciplinata dalla legge fallimentare e quindi i crediti prededucibili riconosciuti in tale sede non sopravvivono automaticamente nella successiva amministrazione straordinaria. Ha altresì confermato che, ai fini del riconoscimento della prededuzione per rapporti preesistenti proseguiti in procedura concorsuale, è necessaria una espressa dichiarazione di subentro del commissario nella prosecuzione del rapporto, assente nel caso di specie (l'addendum era stato sottoscritto dal commissario dell'amministrazione giudiziaria e i rapporti si erano esauriti prima dell'apertura dell'amministrazione straordinaria). Inoltre l'art. 118 d.lgs. 163/2006 (interesse della massa al pagamento del subappaltatore) non consente nel caso concreto di elevare il credito del subappaltatore a prededuzione una volta che il rapporto con la stazione appaltante si è estinto o si è trasformato con l'apertura della procedura straordinaria. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 12.200,00.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011 (art. 34, art. 54, art. 61, co. 3)

    La disciplina della misura di prevenzione (amministrazione giudiziaria) prevede la prededuzione per crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione (art. 61, co.3), ma tale prededuzione opera esclusivamente all'interno della procedura di prevenzione e non può essere automaticamente traslata in una successiva procedura concorsuale come l'amministrazione straordinaria.

  • legge fallimentare (art. 111 e art. 111-bis)

    Definiscono la prededuzione in ambito concorsuale e prevedono la possibilita di riconoscere prededuzione anche ai crediti sorti in occasione o in funzione di procedure concorsuali quando esiste consecutio tra procedure. Tuttavia l'art. 111 comma 2 richiede che le procedure siano concorsuali e collegate secondo i criteri della consecutio, requisito assente tra amministrazione giudiziaria e amministrazione straordinaria.

  • d.lgs. n. 270/1999 (art. 20 e art. 52)

    Norme dell'amministrazione straordinaria che riconoscono la prededuzione ai crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio nell'ambito della stessa amministrazione straordinaria (art.20) e prevedono che tali crediti possano trovare soddisfazione anche in un fallimento successivo alla procedura (art.52). Non attribuiscono però effetto traslativo a crediti sorti in una precedente procedura di prevenzione.

  • d.lgs. n. 163/2006 (art. 118, co. 3)

    Riguarda la condizione di esigibilità e l'interesse della massa al pagamento del subappaltatore nel contesto del contratto di appalto pubblico. La Corte ha ricordato che tale norma non può essere usata per ottenere la prededuzione del credito del subappaltatore quando il rapporto con la stazione appaltante si è già estinto in conseguenza dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

  • Regolamento UE 2015/848 (riconoscimento delle procedure concorsuali)

    Utilizzato nel ragionamento per distinguere le 'procedure concorsuali pubbliche' dalle misure di prevenzione: l'amministrazione giudiziaria non rientra tra le procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare, rafforzando l'argomentazione della non applicabilità della consecutio tra amministrazione giudiziaria e amministrazione straordinaria.

  • codice di procedura civile (art. 115 c.p.c.)

    Richiamato dalla ricorrente per censurare omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e ha confermato che la decisione del giudice di merito sulla sussistenza della dichiarazione di subentro e sui fatti di causa non è viziata nei termini dedotti.

Massime di principio

  • La prededuzione ha natura processuale e riguarda esclusivamente i crediti sorti all'interno della procedura concorsuale in cui il credito ha avuto origine; non sopravvive automaticamente in procedure diverse se manca la consecutio tra procedure.
  • La consecutio delle procedure, necessaria per la traslazione della prededuzione, richiede che entrambe le procedure siano concorsuali e che sussista un collegamento soggettivo e oggettivo (identità di soggetti e coincidenza del requisito oggettivo) tra le procedure; tale requisito non si realizza tra amministrazione giudiziaria (prevenzione) e amministrazione straordinaria.
  • I crediti sorti in una misura di prevenzione (amministrazione giudiziaria) possono essere prededucibili solo all'interno di quella stessa procedura (art. 61 d.lgs. 159/2011) e non possono essere automaticamente riconosciuti come prededuzione in una successiva amministrazione straordinaria.
  • Per ottenere la prededuzione di crediti riconducibili a rapporti preesistenti proseguiti dopo l'apertura di una procedura concorsuale, è necessaria una espressa e non equivoca dichiarazione di subentro del commissario/curatore che indichi la volontà di proseguire il rapporto alle stesse condizioni.
  • L'art. 118 d.lgs. 163/2006 non consente al subappaltatore di trasformare automaticamente il proprio credito in prededuzione quando il contratto principale con la stazione appaltante si è sciolto o l'appaltatore è sottoposto ad amministrazione straordinaria; il subappaltatore resta generalmente creditore concorsuale salvo che sussistano i presupposti di prededuzione nel contesto procedurale in cui il credito è nato.
  • Indicazioni pratiche: se si vuole tutelare la prededuzione, far sì che il credito sorga e sia formalmente riconosciuto nell'ambito della stessa procedura concorsuale; in caso di prosecuzione di rapporti contrattuali dopo l'apertura di una procedura, ottenere e documentare una chiara dichiarazione di subentro del commissario o curatore.

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