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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08380/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2004, notificato il 12 gennaio 2014. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente e annullato l'atto per intervenuta decadenza del potere impositivo, ritenendo che il raddoppio dei termini previsto dal d.l. n. 78 del 2009 non fosse retroattivo e quindi non applicabile a un periodo d'imposta anteriore alla sua entrata in vigore. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la CTR abbia erroneamente escluso l'applicabilità del raddoppio dei termini ai periodi d'imposta precedenti il 1 luglio 2009.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui le disposizioni del d.l. n. 78 del 2009 che prevedono il raddoppio dei termini di decadenza per gli avvisi di accertamento e per gli atti sanzionatori hanno natura procedimentale e si applicano anche ai periodi d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore, quando siano in rilievo redditi sottratti a tassazione in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Viene quindi cassata la decisione di merito che aveva negato tale applicazione retroattiva.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per censurare l'errore di diritto della sentenza impugnata.

  • art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009

    presunzione di evasione ... non ha natura procedimentale ma sostanziale

    La presunzione di evasione relativa ad investimenti e attività finanziarie detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato è qualificata come norma sostanziale e non retroattiva.

  • art. 12, commi 2-bis e 2-ter, d.l. n. 78 del 2009

    hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio "tempus regit actum"

    Le disposizioni che raddoppiano i termini di decadenza per gli avvisi di accertamento e per gli atti sanzionatori sono procedimentali e si applicano anche ai periodi d'imposta precedenti al 1 luglio 2009.

  • artt. 3 e 24 Cost.

    in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

    L'interpretazione retroattiva della presunzione sostanziale è esclusa anche per evitare un pregiudizio all'effettività del diritto di difesa del contribuente.

Massime di principio

  • Le norme che introducono presunzioni di evasione incidenti sulla posizione sostanziale del contribuente non hanno, di regola, efficacia retroattiva, poiché incidono sulla sfera dei diritti sostanziali e sulle scelte difensive del contribuente.
  • Le disposizioni che disciplinano il raddoppio dei termini di decadenza o di prescrizione per l'azione accertativa o sanzionatoria, quando hanno natura meramente procedimentale, si applicano secondo il principio tempus regit actum anche ai periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore.
  • In tema di accertamento tributario, occorre distinguere tra la norma che introduce una presunzione sostanziale e le norme che regolano i termini processuali o procedimentali di esercizio del potere impositivo: solo queste ultime possono operare retroattivamente nei limiti del loro ambito temporale.
  • La censura per violazione di legge è fondata quando il giudice di merito esclude l'applicazione di una disciplina procedimentale sopravvenuta che, secondo il diritto vivente, opera anche per i periodi d'imposta anteriori.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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