Sentenza n. 1766/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione comunale di conclusione positiva della conferenza di servizi per l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto di telecomunicazione 5G in via Cupone, Capaccio Capoluogo
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la determinazione del 16 giugno 2025, deducendo, con un unico motivo articolato, violazione di norme costituzionali e di legge, della disciplina sulle comunicazioni elettroniche e della l. 241/1990, nonché della Convenzione di Aarhus; hanno lamentato la nullità per indicazione di Fibercop anziché di Inwit quale destinataria, l’omessa pubblicizzazione dell’istanza, il contrasto con il piano di localizzazione e il regolamento comunale approvati con delibera consiliare n. 58/2023, il mancato aggiornamento dei dati sui campi elettromagnetici e il difetto di istruttoria, in particolare per la mancata valutazione di siti alternativi e delle aree preferenziali. In via preliminare, Inwit ha eccepito l’inammissibilità del ricorso collettivo, il difetto di legittimazione e interesse e l’omessa notifica ad alcune amministrazioni; l’ASL ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. I ricorrenti comprendevano cittadini, componenti del direttivo di un comitato e proprietari di immobili in via Cupone o nelle vicinanze dell’impianto.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso collettivo, perché le posizioni erano omogenee, i motivi e le finalità comuni e non sussisteva conflitto d’interessi; ha però dichiarato il difetto di legittimazione attiva dei cittadini e dei componenti del comitato indicati ai punti a) e b), non avendo documentato i requisiti del comitato né fornito un principio di prova della vicinitas, e di quattro proprietari indicati al punto c), parimenti privi di prova della vicinitas. Ha riconosciuto invece legittimazione e interesse agli altri proprietari che avevano prodotto visure catastali relative a immobili nella stessa via dell’impianto e prospettato pregiudizi ambientali, paesaggistici e alla qualità della vita. Ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’ASL, perché non erano state censurate determinazioni a essa riferibili, e respinto l’eccezione di omessa notifica alle amministrazioni partecipanti alla conferenza, dato che le censure riguardavano l’operato comunale e non gli altri pareri favorevoli non impugnati. Nel merito, ha escluso la nullità derivante dall’indicazione di Fibercop: dall’oggetto e dal preambolo risultava che l’istanza era stata presentata da Inwit per quello specifico impianto, sicché il riferimento a Fibercop nel dispositivo era un errore materiale. Ha respinto la censura relativa alla mancata presentazione del piano industriale del gestore, non essendo tale piano un prerequisito previsto dalla disciplina di settore, e quella sull’omesso aggiornamento comunale dei valori elettromagnetici, considerato il parere favorevole dell’ARPA e la competenza statale, esercitata con il controllo dell’ARPA, a fissare e verificare i relativi limiti. Ha invece accolto la censura di difetto di istruttoria sulla localizzazione: il regolamento comunale n. 58/2023, pur in assenza del Piano antenne, vincolava il Comune a verificare concretamente se fossero praticabili le aree preferenziali e se il sito proposto fosse idoneo. La documentazione non dimostrava che il sito ricadesse tra le aree bianche del Piano Italia 5G né che l’impianto fosse indispensabile o non collocabile altrove; il Comune si era limitato a recepire formalmente le dichiarazioni dell’operatore, senza un confronto effettivo con le localizzazioni preferenziali pubbliche. La censura sull’obbligo di pubblicizzazione dell’istanza e la questione relativa alla nuova formulazione dell’art. 44 d.lgs. 259/2003 sono state assorbite. Il TAR ha annullato la determinazione, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti e imponendo al Comune di riesaminare l’istanza, rinnovando le attività necessarie e integrando l’istruttoria con la verifica e l’esplicitazione dell’eventuale impossibilità, inidoneità o insufficienza delle localizzazioni preferenziali. Poiché l’impianto era già stato realizzato, la sentenza ha attribuito all’annullamento effetti conformativi, non demolitori ex tunc: il Comune non deve ordinarne subito la demolizione, ma deve prima riesercitare il potere; la demolizione seguirà soltanto in caso di nuovo diniego. Le spese sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato, ove versato, a carico del Comune.
Norme richiamate
il principio di tassatività delle condizioni procedimentali descritte nell’art. 87 d.lgs. 259/2003 e della semplificazione accelerata del procedimento di rilascio dell’autorizzazione alla installazione, escludono che l’Amministrazione procedente possa imporre oneri procedimentali o documentali aggiuntivi rispetto a quelli fissati dalla norma primaria
La disciplina semplificata e le condizioni procedimentali tassative impediscono di imporre all’operatore oneri documentali ulteriori, come la preventiva presentazione di un piano delle installazioni, non previsti dalla norma primaria.
compete allo Stato - che all’uopo si avvale dell’attività di vigilanza e controllo dell’ARPA - e non già ai comuni, il potere di fissare i limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità onde garantire la progressiva minimizzazione dai rischi connessi all’esposizione dai campi elettromagnetici e, dunque, controllare - mediante l’ARPA - che siffatti limiti, valori ed obiettivi vengano in concreto rispettati.
La fissazione dei limiti, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità elettromagnetica spetta allo Stato; il controllo del loro rispetto è svolto tramite l’ARPA, non dai comuni.
D.P.C.M. 8 luglio 2003
compete allo Stato - che all’uopo si avvale dell’attività di vigilanza e controllo dell’ARPA - e non già ai comuni, il potere di fissare i limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità onde garantire la progressiva minimizzazione dai rischi connessi all’esposizione dai campi elettromagnetici e, dunque, controllare - mediante l’ARPA - che siffatti limiti, valori ed obiettivi vengano in concreto rispettati.
In combinato disposto con la l. 36/2001, il decreto concorre a disciplinare i limiti e i valori relativi ai campi elettromagnetici, la cui fissazione e verifica non sono attribuite ai comuni.
art. 4, comma 7-bis, d.l. 60/2024
fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano "Italia 5G" di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell’intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara
Per gli interventi del Piano Italia 5G ricadenti nelle aree bianche, fino al 31 dicembre 2026 la localizzazione può derogare ai regolamenti comunali; occorre però accertare che il sito ricada effettivamente nelle aree interessate dal piano.
art. 3 del regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 58/2023
La presenza del regolamento comunale, caratterizzato dalla previsione di criteri e linee di indirizzo specifiche per l’esercizio del potere da parte dell’ente locale, imponeva e impone a quest’ultimo di verificare, prima del rilascio dell’autorizzazione unica, la possibilità e l’idoneità della localizzazione individuata a ospitare il manufatto da installarsi, ovvero di ricercare un diverso sito più adatto.
I criteri e le aree preferenziali individuati dal regolamento vincolano il Comune a svolgere, prima dell’autorizzazione, una verifica effettiva dell’idoneità del sito proposto e delle alternative; tale obbligo opera anche senza l’adozione del Piano antenne.
il Comune dovrà provvedere nuovamente sull’istanza a suo tempo proposta in data 6 febbraio 2025 dalla società Inwit con la decorrenza dei termini prevista dall’attuale testo dell’art. 44 d.lgs. 259/2003 dalla comunicazione della presente sentenza, rinnovando tutte le attività necessarie (conferenza di servizi o altro modello procedimentale ritenuto più adeguato, compresa l’acquisizione di intese, autorizzazioni, nulla osta o quanto altro si renda necessario,) e integrando l’istruttoria con la verifica e la esplicitazione espressa della eventuale impossibilità, inidoneità o insufficienza delle localizzazioni preferenziali, prima di valutare se autorizzare (nuovamente), espressamente o tacitamente, l’installazione della stazione radio base.
A seguito dell’annullamento, il Comune deve riesaminare l’istanza secondo i termini previsti dal testo vigente dell’art. 44, rinnovare gli adempimenti procedimentali necessari e completare l’istruttoria sulle localizzazioni preferenziali prima di decidere.
lo specifico pregiudizio derivante dall’intervento edilizio che si assume illegittimo, e che è necessario sussista, può comunque ricavarsi, in termini di prospettazione, dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso, suscettibili di essere precisate e comprovate laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o dai rilievi del giudicante, essendo questione rilevabile d’ufficio nel rispetto dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e quindi nel contraddittorio tra le parti
La verifica d’ufficio delle condizioni dell’azione deve rispettare il contraddittorio; il pregiudizio può essere prospettato nel ricorso e successivamente precisato e comprovato se contestato.
Massime di principio
- Il ricorso collettivo è ammissibile quando le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti sono omogenee e manca un conflitto, anche potenziale, di interessi; il difetto di legittimazione o di interesse di alcuni ricorrenti non travolge l’azione degli altri, se le loro posizioni non sono confliggenti.
- La mera qualità di cittadino o la partecipazione a un comitato civico non dimostra, da sola, la legittimazione a impugnare l’autorizzazione di un impianto: per il comitato occorre provare la previsione statutaria della finalità di tutela, l’organizzazione, la rappresentatività e il collegamento stabile con il territorio; per il singolo occorre almeno un principio di prova della vicinitas.
- La vicinitas non assorbe automaticamente l’interesse a ricorrere. Per radicare quest’ultimo è sufficiente prospettare un possibile pregiudizio concreto, quale un impatto ambientale o paesaggistico, l’alterazione delle vedute o una possibile diminuzione del valore dell’immobile; la prova effettiva del pregiudizio attiene al merito.
- Nell’autorizzazione di stazioni radio base, la disciplina procedimentale semplificata e tassativa non consente all’amministrazione di imporre documenti o adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, né rende il piano industriale dell’operatore un prerequisito per il rilascio del titolo.
- La competenza a fissare limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per i campi elettromagnetici è statale; i comuni non possono stabilire parametri diversi o introdurre, mediante pianificazione, divieti generalizzati di localizzazione delle stazioni radio base. Il controllo del rispetto dei limiti compete agli organi statali tramite l’ARPA.
- Quando un regolamento comunale individua criteri di cautela e aree preferenziali per le stazioni radio base, il Comune deve svolgere un’istruttoria concreta sull’idoneità del sito proposto e sulle alternative, verificando e motivando l’eventuale impossibilità, inidoneità o insufficienza delle localizzazioni preferenziali. La deroga prevista per gli interventi del Piano Italia 5G nelle aree bianche non esonera dall’accertare che il sito rientri effettivamente in tali aree.
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