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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05871/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado, rideterminando la pena dopo la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione alla ritenuta recidiva reiterata, contestando quindi la valutazione della Corte territoriale sull'aumento di pericolosità e sulla sua applicazione nel caso concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla recidiva reiterata, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato i plurimi precedenti penali dell'imputato, il suo contegno processuale e le dichiarazioni rese dalla madre, elementi complessivamente indicativi di una accentuata pericolosità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La condotta era stata riqualificata nell'ipotesi lieve della detenzione/cessione di stupefacenti, con conseguente rideterminazione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    È richiamata quale base per l'applicazione della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso, in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che censuri la valutazione sulla recidiva è inammissibile quando si risolva in una critica manifestamente infondata alla motivazione della sentenza impugnata, se il giudice di merito ha dato conto in modo coerente degli elementi valorizzati per ritenere la maggiore pericolosità dell'imputato.
  • L'applicazione della recidiva reiterata può essere sorretta dalla considerazione congiunta di plurimi precedenti penali, del comportamento processuale dell'imputato e di ulteriori elementi sintomatici della sua personalità e pericolosità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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