Cassazione Penale, Sentenza n. 4843/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di minaccia grave (art. 612, co. 2, c.p.), sostenendo che le frasi attribuitegli non erano idonee a incidere sulla libertà morale della persona offesa, essendo la conversazione a distanza (la persona offesa per strada, il ricorrente al balcone) e l'imputato temporaneamente impedito nei movimenti (una gamba rotta e uso di stampelle), per cui sarebbe stata impossibile l'effettiva esecuzione della minaccia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto completa e conforme la motivazione della corte territoriale che ha qualificato come gravi e idonee a creare turbamento le minacce proferite (tra cui minacce di morte) e ha valorizzato il contesto e la reiterazione delle espressioni minacciose. È stato ribadito che il delitto di minaccia è un reato formale di pericolo: è sufficiente l'attitudine della condotta ad intimidire; l'impossibilità momentanea di esecuzione non esclude la rilevanza penale. In conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale, art. 612, comma 2
Il reato è formale e di pericolo: per la sussistenza è sufficiente l'attitudine intimidatoria della condotta, valutata anche in base al contesto e agli effetti psichici sulla persona offesa
Codice di procedura penale, art. 616
condanna alle spese e misure a carico del ricorrente
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di somme a titolo di ammenda quando il ricorso sia manifestamente infondato o inammissibile per colpa
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
regole sulla trattazione orale dei ricorsi
Prevede che la trattazione orale in udienza pubblica sia ammessa solo se richiesta; qui è richiamato in relazione all'istruttoria del ricorso
Giurisprudenza di legittimità
Cass. sez. V, 2.3.1989, n. 9082; Cass., sez. I, 28.5.1987, n. 11525; Cass. sez. V, 23.1.2012, n. 11621; Cass., Sez. 5, n. 8193 del 14/01/2019
Costante orientamento che afferma la natura formale del reato di minaccia e la necessità di valutare, oltre al tenore delle parole, il contesto e l'effetto psichico sul destinatario della minaccia
Massime di principio
- Il reato di minaccia (in particolare la minaccia grave ex art. 612, co. 2, c.p.) è reato formale: rileva l'attitudine della condotta ad intimidire più che l'effettiva possibilità immediata di esecuzione.
- Nel valutare la sussistenza della minaccia conta il contesto, la reiterazione, il tenore delle parole e l'effetto psicologico sul destinatario: non solo la frase isolata ma la situazione concreta determinano l'idoneità minatoria.
- L'impossibilità momentanea o temporanea dell'agente di porre in atto la minaccia (es. impedimento fisico temporaneo) non esclude la rilevanza penale se la condotta conserva attitudine a suscitare timore nella vittima, specie se la minaccia viene differita.
- Ricorsi in cassazione privi di rilevanti questioni di diritto o basati su valutazioni manifeste dei fatti possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna per spese e ammende secondo art. 616 c.p.p.
- Nelle contestazioni di minaccia è utile documentare l'effettivo mancato turbamento della persona offesa o fornire elementi chiari che smentiscano la gravità del contesto (es. prove sull'insussistenza del pericolo); altrimenti la valutazione del fatto rimane affidata al giudice del merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4617/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4618/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4620/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4621/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4622/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4623/2022 del 10/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →