Cassazione Civile, Ordinanza n. 27706/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato avvisi di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi e IVA relativi a fatture emesse da un soggetto ritenuto evasore totale e privo di mezzi, personale e strutture idonee a svolgere lavori di manutenzione, pulizia e servizi vari, in assenza anche di un contratto scritto. Il ricorso era stato accolto in primo grado e poi riformato in appello dalla Commissione tributaria regionale. In cassazione la società aveva proposto quattro motivi contro la sentenza regionale; nelle more, però, ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, comunicando di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 del d.l. 119/2018, conv. in l. 136/2018, per gli anni 2006 e 2007, e di aver eseguito il versamento della prima rata, allegando la documentazione del pagamento.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione alla definizione agevolata e della prova del pagamento, ritenendo integrata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 6, comma 6, del d.l. 119/2018. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre precisato che, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità/improponibilità, non si applica l'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
l'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie, con comunicazione all'Ufficio e prova del versamento dovuto, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
norma di conversione del d.l. 119/2018 richiamata quale base della definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
non è applicabile quando il giudizio si conclude con estinzione per cessazione della materia del contendere, e non con rigetto o inammissibilità/improponibilità del ricorso.
norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, il contribuente aderisce validamente alla definizione agevolata della controversia tributaria e documenta il pagamento di quanto dovuto, la Corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo.
- La definizione agevolata produce un effetto sostanzialmente satisfattivo che assorbe l'esame dei motivi di ricorso, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio.
- L'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non opera se il processo si estingue per cessazione della materia del contendere, poiché tale obbligo è collegato al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità dell'impugnazione.
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