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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27706/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato avvisi di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi e IVA relativi a fatture emesse da un soggetto ritenuto evasore totale e privo di mezzi, personale e strutture idonee a svolgere lavori di manutenzione, pulizia e servizi vari, in assenza anche di un contratto scritto. Il ricorso era stato accolto in primo grado e poi riformato in appello dalla Commissione tributaria regionale. In cassazione la società aveva proposto quattro motivi contro la sentenza regionale; nelle more, però, ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, comunicando di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 del d.l. 119/2018, conv. in l. 136/2018, per gli anni 2006 e 2007, e di aver eseguito il versamento della prima rata, allegando la documentazione del pagamento.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'adesione alla definizione agevolata e della prova del pagamento, ritenendo integrata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 6, comma 6, del d.l. 119/2018. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre precisato che, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità/improponibilità, non si applica l'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 6 del d.l. 119/2018

    l'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie, con comunicazione all'Ufficio e prova del versamento dovuto, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.

  • L. 136/2018

    norma di conversione del d.l. 119/2018 richiamata quale base della definizione agevolata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    non è applicabile quando il giudizio si conclude con estinzione per cessazione della materia del contendere, e non con rigetto o inammissibilità/improponibilità del ricorso.

  • L. 228/2012

    norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, il contribuente aderisce validamente alla definizione agevolata della controversia tributaria e documenta il pagamento di quanto dovuto, la Corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo.
  • La definizione agevolata produce un effetto sostanzialmente satisfattivo che assorbe l'esame dei motivi di ricorso, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio.
  • L'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non opera se il processo si estingue per cessazione della materia del contendere, poiché tale obbligo è collegato al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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