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Ordinanza

Ordinanza n. 457/2026 - Firenze, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 e successivo provvedimento di assegnazione temporanea limitata al 30 giugno 2026 anziché per il periodo complessivo previsto dalla legge

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il diniego della richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001. Con una precedente ordinanza cautelare, il TAR aveva ordinato all’Amministrazione di riesaminare la posizione, verificando concretamente i presupposti normativi e dando conto, con motivazione chiara e circostanziata, delle esigenze di tutela della maternità e della paternità e delle specifiche esigenze organiche o di servizio eventualmente ostative. In esecuzione di tale ordinanza, l’Amministrazione ha disposto l’assegnazione temporanea presso la sede richiesta, ma soltanto fino al 30 giugno 2026, coincidente con la scadenza del contratto a tempo determinato della coniuge quale docente supplente, prevedendo il successivo rientro presso la sede di appartenenza. Il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, deducendo l’illegittimità della limitazione temporale e chiedendo l’assegnazione per il periodo complessivo di tre anni previsto dall’art. 42-bis, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2024. Ha valorizzato, inoltre, il parere favorevole del Dirigente del Compartimento della Polizia ferroviaria e l’assenza di motivi ostativi espressa dalla Questura interessata.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti, sospendendo il provvedimento nella parte relativa alla durata dell’assegnazione e ordinando all’Amministrazione di consentire, con riserva dell’esito del giudizio di merito, la permanenza del ricorrente presso la sede temporanea. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nella ragionevole previsione di esito favorevole dei motivi aggiunti, considerati gli atti di assenso delle amministrazioni coinvolte e il tenore dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, come risultante dal dispositivo della sentenza costituzionale n. 99 del 2024. In particolare, il riferimento normativo alla provincia o regione di residenza della famiglia e a quella in cui l’altro genitore svolge attività lavorativa è stato ritenuto alternativo. L’ordinanza non definisce il merito della controversia. È stata confermata l’udienza pubblica del 17 dicembre 2026 e il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    «Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali (…)»

    Nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2024, la norma consente l’assegnazione temporanea, anche frazionata, per un periodo complessivo non superiore a tre anni; la sede può trovarsi nella provincia o regione della residenza familiare oppure in quella in cui l’altro genitore esercita l’attività lavorativa, secondo criteri alternativi. Il dissenso dell’amministrazione deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.

  • art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017

    La disposizione è richiamata tra i presupposti che l’Amministrazione doveva verificare nel riesame della posizione del dipendente appartenente al comparto della pubblica sicurezza.

  • d.lgs. 172/2019

    È richiamato quale atto normativo integrativo dell’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della tutela cautelare richiesta e concessa dal TAR.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    È richiamato nella domanda del ricorrente quale fondamento del potere di condanna dell’Amministrazione a disporre l’assegnazione.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    È richiamato nella domanda del ricorrente tra i presupposti processuali e sostanziali per l’adozione della misura richiesta.

  • sentenza Corte costituzionale n. 99 del 2024

    Il dispositivo ha inciso sul testo dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, ampliando il riferimento territoriale alla sede dell’attività lavorativa dell’altro genitore e mantenendo la durata complessiva massima di tre anni.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2024, il genitore dipendente pubblico con figli minori fino a tre anni può chiedere l’assegnazione temporanea, anche frazionata, per un periodo complessivo non superiore a tre anni, subordinatamente alla disponibilità di un posto vacante e all’assenso delle amministrazioni interessate.
  • Ai fini dell’individuazione della sede di assegnazione temporanea, il riferimento alla provincia o regione di residenza della famiglia e quello alla provincia o regione in cui l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa operano in via alternativa.
  • L’eventuale dissenso dell’amministrazione all’assegnazione temporanea deve essere motivato e circoscritto a casi o esigenze eccezionali; la motivazione deve indicare in modo chiaro e circostanziato le specifiche esigenze organiche o di servizio, così da consentire il controllo giurisdizionale.
  • Quando le amministrazioni di provenienza e destinazione esprimono assenso all’assegnazione e non emergono specifiche esigenze eccezionali ostative, la limitazione dell’assegnazione a un periodo inferiore rispetto a quello richiesto e consentito dall’art. 42-bis può presentare profili di illegittimità cautelabile.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandi
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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