Cassazione Penale, Ordinanza n. 21691/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione impugnata nella parte in cui aveva affermato la responsabilità dell'imputato per tentato furto aggravato e aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, pur riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva confermato la sua responsabilità per tentato furto aggravato e rideterminato la pena. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi processuali sulla ritenuta responsabilità e sulla sussistenza dell'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede ex art. 625, n. 7, c.p., sostenendo che il distributore automatico oggetto del tentativo fosse costantemente controllato dal personale di vigilanza e da un sistema di videosorveglianza, tale da escludere l'aggravante. Con il secondo motivo ha censurato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., contestando la ritenuta abitualità ostativa all'istituto. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e il secondo inammissibile perché la questione non risultava dedotta in appello, secondo il divieto di nuove questioni in cassazione previsto dall'art. 606, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
L'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dalla mera presenza di un sistema di videosorveglianza; occorre una sorveglianza specificamente efficace nel prevenire l'impossessamento del bene.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata previamente proposta in appello.
Le questioni non dedotte come motivi di appello non possono essere prospettate in sede di legittimità, a pena di inammissibilità.
Richiamato in relazione alla fattispecie di tentato furto aggravato oggetto del giudizio.
Massime di principio
- In tema di furto, la presenza di videosorveglianza non esclude di per sé l'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede, poiché il sistema serve normalmente alla sola identificazione successiva degli autori del reato e non impedisce immediatamente la sottrazione del bene.
- Per escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p., è necessario che la cosa sia assistita da una sorveglianza concretamente idonea a impedire l'azione criminosa, e non da meri strumenti di controllo successivo.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non devolute con l'appello, tra cui la deduzione della particolare tenuità del fatto se il relativo motivo non è stato ritualmente proposto nel precedente grado di giudizio.
- La deduzione in sede di legittimità di una questione non presente nel devolutum comporta l'inammissibilità del motivo, salvo che la parte dimostri un'errata o incompleta trascrizione dei motivi di gravame nel provvedimento impugnato, circostanza qui non contestata efficacemente.
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