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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04725/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per furto pluriaggravato. Con il primo motivo ha censurato la motivazione della decisione di merito sulla responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avesse mal valutato le prove e che non fosse corretta la ricostruzione dell'addebito, anche con riferimento all'aggravante della violenza sulle cose ex art. 625, comma 1, n. 2, c.p. Con il secondo motivo ha dedotto vizi motivazionali in punto di elemento soggettivo, contestando la ritenuta consapevolezza del furto di energia elettrica e richiamando una diversa lettura dei dati processuali e della documentazione difensiva sui consumi. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano in larga parte mere reiterazioni di doglianze di merito già disattese e, quanto alla violazione di legge processuale, non deducevano un vizio rientrante nei casi tipizzati dall'art. 606 c.p.p.; ha inoltre osservato che la motivazione di appello era logica e coerente, e che l'aggravante era configurabile anche se l'allaccio abusivo era stato materialmente realizzato da un terzo, trattandosi di circostanza oggettiva conoscibile dall'agente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la condanna già pronunciata nei gradi di merito per furto pluriaggravato. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento richiama anche il principio per cui non è consentito trasformare in violazione di legge processuale il dissenso sulla valutazione della prova, né sollecitare in cassazione una nuova lettura del compendio probatorio.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Le doglianze sul malgoverno delle regole di valutazione della prova non sono deducibili come violazione di legge processuale se non nei casi in cui la violazione determini una nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.

  • art. 533 c.p.p.

    La censura relativa alla regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non è deducibile come violazione di legge processuale, salvo che la sua inosservanza integri una specifica invalidità prevista dalla legge.

  • art. 544 c.p.p.

    La deduzione della sua violazione, inserita in una critica alla motivazione, non è di per sé consentita come vizio denunciabile se non nei limiti propri del ricorso per cassazione.

  • art. 546 c.p.p.

    La censura sulla motivazione non può risolversi in una contestazione generica delle argomentazioni del giudice di merito.

  • art. 606 c.p.p.

    L'errore in iudicando in iure riguarda la legge sostanziale; le violazioni di norme processuali sono deducibili solo se determinano una delle invalidità tipizzate dalla legge.

  • art. 625, comma 1, n. 2, c.p.

    L'aggravante della violenza sulle cose nel furto di energia elettrica è configurabile anche quando l'allaccio abusivo sia stato realizzato da persona diversa dall'agente, se questi ne faccia uso e la circostanza sia oggettivamente a lui imputabile perché conosciuta o ignorata per colpa.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'etichetta del vizio di motivazione o della violazione di legge, si traducano in una mera riproposizione di doglianze di merito già esaminate e disattese dal giudice di appello.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito né procedere a una nuova lettura del compendio probatorio salvo il caso di specifico travisamento dedotto nei modi consentiti.
  • La violazione delle norme processuali può essere dedotta come motivo di ricorso solo quando la legge la ricolleghi a una nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; in difetto, la censura è inammissibile.
  • Nel furto di energia elettrica l'aggravante della violenza sulle cose ha natura oggettiva e può concorrere anche se la manomissione dell'impianto sia stata eseguita da un terzo, purché l'agente se ne avvalga e la circostanza sia a lui imputabile sul piano soggettivo.
  • Ai fini della responsabilità per furto di energia elettrica, il giudice di merito può desumere la consapevolezza dell'imputato anche da elementi indiziari come l'irrisorietà dei consumi rispetto all'attività svolta, purché la motivazione sia logica e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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