Cassazione Penale, Ordinanza n. 28750/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza, rideterminando la pena, mentre lo aveva assolto da un diverso capo di imputazione perché il fatto non sussiste. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, deducendo l'inosservanza dell'art. 186 C.d.S. quanto all'utilizzabilità delle risultanze istruttorie, perché acquisite in violazione della procedura prevista dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 186 C.d.S. Ha chiesto l'annullamento della sentenza. La difesa ha inoltre depositato memoria ex art. 611 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha osservato che la Corte territoriale aveva già adeguatamente motivato sul punto, evidenziando che gli operanti avevano rilevato sintomi evidenti di ebbrezza alcolica e avevano previamente avvisato l'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; solo dopo tali avvisi avevano ottenuto il consenso dell'interessato al trasporto in ospedale per il prelievo di liquidi biologici. Richiamando il principio per cui il conducente può opporre espresso dissenso al prelievo ematico richiesto per l'accertamento del tasso alcolemico, la Corte ha affermato che, in presenza di espresso consenso, l'esame è legittimo e i risultati sono utilizzabili. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
comma 2, lett. c); commi 3, 4 e 5
Disciplina la guida in stato di ebbrezza e la procedura di accertamento; la Corte ribadisce che i risultati del prelievo sono utilizzabili quando il conducente abbia espresso consenso, mentre l'illegittimità deriva dall'espresso dissenso al prelievo ematico richiesto per l'accertamento alcolemico.
Norma richiamata per il deposito di memoria difensiva nel giudizio di legittimità.
art. 186 comma 2 sexies d.lgs. 285/1992
Richiamato nella sentenza di merito quale base normativa dell'aggravamento/sanzione connessa alla fattispecie di guida in stato di ebbrezza.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In materia di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico disposto per l'accertamento del tasso alcolemico è inutilizzabile solo se il conducente abbia espresso un chiaro dissenso; in presenza di consenso espresso, l'acquisizione è legittima e i risultati sono utilizzabili.
- La censura di legittimità che si limiti a riproporre questioni già vagliate e disattese dal giudice di merito, senza una critica specifica e argomentata della motivazione impugnata, è manifestamente infondata e conduce all'inammissibilità del ricorso.
- Ai fini della valutazione di legittimità dell'accertamento alcolemico, la motivazione che dia conto dei sintomi esteriori di ebbrezza, dell'avviso sulla facoltà di farsi assistere da un difensore e dell'acquisizione del consenso del conducente è idonea a sorreggere la decisione.
- L'inammissibilità del ricorso in cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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