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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 873/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Ischia che aveva rigettato la richiesta, proposta nell'interesse della ricorrente, di revoca o sospensione dell'ingiunzione a demolire opere abusive (sentenza di condanna n. 423/2005). La ricorrente ha dedotto che il giudice avrebbe dovuto sospendere l'esecuzione in considerazione di una domanda di condono presentata dal figlio (con pagamento dell'oblazione) e della procedura acceleratoria prevista dall'art. 25 del Decreto-Legge 28/09/2018 n. 109, che garantirebbe la decisione sulla domanda entro sei mesi dalla legge di conversione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: la procedura acceleratoria prevista dall'art. 25 d.l. 28/09/2018 n. 109 non trova applicazione ai fabbricati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale; il termine perentorio di sei mesi previsto per la definizione delle istanze di condono per i Comuni interessati è ormai decorso e la sua scadenza esclude la possibilità di invocare una procedura privilegiata; la domanda di condono del 2004 non risultava prossima a definizione favorevole, anche per la presenza di vincolo paesaggistico che impedisce la sanatoria; pertanto mancavano presupposti per sospendere l'esecuzione. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 4.000,00 alla Cassa delle Ammende per abuso di azioni dilatorie.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p. comma 1 lett. b)

    Norma richiamata quale vizio dedotto nel ricorso (vizio di motivazione o violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p.).

  • art. 25 Decreto-Legge 28 settembre 2018, n. 109 (conv. con L. 16 novembre 2018, n. 130)

    "al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente capo, i Comuni di cui all'articolo 17, comma 1, definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ... I comuni di cui all'articolo 17, comma 1, provvedono, anche mediante l'indizione di apposite conferenze di servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all'esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

    Previsione di una procedura acceleratoria e di un termine perentorio di sei mesi per la definizione delle domande di condono relative agli immobili danneggiati dal sisma del 21/08/2017 nei Comuni indicati; tale procedura è stata ritenuta non applicabile agli immobili già assoggettati a ordini di demolizione impartiti dall'autorità giudiziaria penale e, comunque, il decorso del termine perentorio esclude la successiva invocazione del procedimento "privilegiato".

  • art. 21 comma 2-bis (d.l. citato)

    Riferimento alla incompatibilità con l'accesso a contributi pubblici per le riparazioni/ricostruzioni degli immobili assoggettati a ordinanza di demolizione: gli immobili soggetti a demolizione non possono usufruire delle contribuzioni previste e ciò influisce sull'applicabilità della procedura acceleratoria.

  • L. 24 novembre 2003, n. 326 (d.l. 30/09/2003 n. 269) - "terzo condono"

    Riferimento alla normativa delle domande di condono presentate ai sensi del d.l. 269/2003; l'art. 25 collega le istanze pendenti a tali discipline, ma l'applicazione è esclusa se ricorrono ordini di demolizione o vincoli che impediscono la sanatoria.

  • Legge 28 febbraio 1985, n. 47; Legge 23 dicembre 1994, n. 724

    Norme richiamate dall'art. 25 per individuare le domande di condono già presentate e destinatarie, in via eccezionale, della procedura acceleratoria; tuttavia i requisiti sostanziali (es. assenza di vincolo paesaggistico) restano necessari per l'accoglimento.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente l'imposizione delle spese processuali alla parte che propone ricorso inammissibile; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Citata in relazione alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che, pur non essendo il ricorso presentato in condizioni di grave colpa, era comunque legittimo irrogare una sanzione equitativa (Cassa delle Ammende) per comportamento dilatorio reiterato.

Massime di principio

  • La mera presentazione di una domanda di condono e il pagamento dell'oblazione non bastano di per sé a ottenere la sospensione o revoca di un'ingiunzione di demolizione: il giudice dell'esecuzione valuta la concreta probabilità di accoglimento della pratica di sanatoria.
  • Le procedure straordinarie e i termini acceleratori (es. art. 25 d.l. 109/2018) sono di stretta interpretazione: non si applicano agli immobili soggetti a ordine di demolizione imposto dall'autorità giudiziaria penale e richiedono il rispetto dei presupposti sostanziali (es. assenza di vincoli paesaggistici).
  • Se il termine perentorio previsto dalla norma speciale è decorso senza esito, non è possibile invocare successivamente il trattamento 'privilegiato' previsto da quella norma; ciò preclude l'uso del termine accelerato come argomento per sospendere l'esecuzione.
  • In fase esecutiva penale il giudice richiede elementi concreti e attuali che dimostrino una probabilità di successo della domanda di condono; elementi vaghi o riferiti a prospettive future non sono generalmente sufficienti.
  • Comportamenti reiterati volti a dilazionare l'esecuzione possono comportare conseguenze economiche (spese processuali, sanzioni alla Cassa delle Ammende); è dunque opportuno evitare ripetute impugnazioni prive di fondate prospettive sostanziali.

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