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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23590/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di rettifica catastale emesso a seguito di DOCFA presentata dalla proprietaria di un appartamento sito in Salerno, con cui l'Ufficio aveva rideterminato il classamento dell'immobile dalla categoria A/2 alla categoria A/1, ritenendolo caratterizzato da elementi costruttivi, tecnologici e di finitura superiori all'ordinario. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, valorizzando una consulenza di parte e ritenendo che l'immobile non presentasse caratteristiche di lusso né risultasse pienamente riconducibile ad abitazione signorile, anche in ragione della superficie inferiore a 240 mq e della presenza nel fabbricato di unità commerciali. L'amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando violazione dell'art. 61 del regolamento per la formazione del N.C.E.U., del paragrafo 22 dell'Istruzione II e della circolare n. 5 del 14 marzo 1992. Ha sostenuto, da un lato, che la sentenza d'appello aveva trascurato le argomentazioni dell'Ufficio e, dall'altro, che aveva erroneamente sovrapposto i criteri delle abitazioni di lusso, rilevanti per le agevolazioni "prima casa", ai criteri catastali propri del classamento A/1, che invece dipende da caratteristiche tipologiche, costruttive, tecnologiche, rifiniture, zona di pregio e confronto con l'unità tipo di riferimento.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla motivazione della sentenza impugnata, perché la motivazione della CTR, pur sintetica, era esistente e intellegibile e quindi non apparente. Ha però reputato fondato il motivo nella parte in cui denunciava la violazione di legge: il giudice d'appello aveva escluso la correttezza del riclassamento facendo leva su requisiti propri della nozione di abitazione di lusso e non aveva svolto la necessaria valutazione comparativa con l'unità tipo della categoria catastale A/1. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CGT di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la violazione di legge, qui prospettata per erronea applicazione delle norme sul classamento catastale.

  • art. 61 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    il classamento delle unità immobiliari urbane deve avvenire in base alla destinazione ordinaria e alle caratteristiche che esse hanno all'atto del classamento, mediante confronto con le unità tipo.

  • art. 63 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    quando un'unità è composta da parti aventi destinazioni ordinarie proprie di categorie diverse, va attribuita la categoria riferita alla parte prevalente nella formazione del reddito.

  • art. 6 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    la qualificazione catastale distingue le categorie in base alle caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari.

  • art. 7 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    la classificazione suddivide le categorie in classi secondo i diversi gradi di capacità di reddito e individua unità tipo di riferimento.

  • art. 8, comma 2, d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138

    la categoria è assegnata in base alla normale destinazione funzionale dell'unità immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi e delle consuetudini locali.

  • art. 2, comma 1, d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138

    definisce la microzona come ambito omogeneo sotto il profilo di posizione, urbanistico, storico-ambientale, socio-economico e della dotazione di servizi e infrastrutture.

  • d.m. 2 agosto 1969

    viene richiamato come disciplina delle abitazioni di lusso, distinta dai criteri catastali di classamento A/1.

  • art. 2 d.l. n. 12 del 1985, conv. con modif. in l. n. 118 del 1985

    rinvia ai criteri del d.m. 2 agosto 1969 per verificare la non lusso ai fini di alcune agevolazioni fiscali.

  • art. 12 preleggi

    richiamato per l'interpretazione delle norme processuali sulla motivazione in cassazione.

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134

    ha riformulato l'art. 360, n. 5, c.p.c. riducendo al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione.

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi limitato ai soli casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è consentita la censura per semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione, se questa è materialmente esistente e intellegibile.
  • Nel classamento catastale l'Amministrazione e il giudice devono verificare la destinazione ordinaria dell'unità immobiliare e le sue caratteristiche tipologiche, costruttive e posizionali, mediante confronto con l'unità tipo di riferimento prevista per la categoria.
  • La categoria catastale A/1 e la nozione di abitazione di lusso ai fini fiscali sono concetti autonomi e non sovrapponibili; i criteri del d.m. 2 agosto 1969 non possono essere automaticamente trasposti nel giudizio sul corretto classamento catastale.
  • La legittimità del riclassamento non può essere esclusa sulla base di meri indici estranei ai parametri propri della categoria catastale contestata, come la sola superficie inferiore a una certa soglia o la presenza nel fabbricato di unità a destinazione commerciale, se non si confrontano tali dati con l'unità tipo della categoria di riferimento.
  • Quando l'unità immobiliare presenta parti con destinazioni ordinarie diverse, il criterio decisivo è quello della prevalenza della parte che contribuisce maggiormente alla formazione del reddito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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