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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33460/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per furto aggravato. Il primo motivo denunciava la violazione dell'art. 192 c.p.p., sostenendo un errato ricorso alla prova presuntiva e un vizio logico nella valutazione probatoria; il motivo proponeva tuttavia una ricostruzione alternativa dei fatti, senza confrontarsi specificamente con l'iter argomentativo della sentenza impugnata e senza dedurre il travisamento della prova. Il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 625, n. 7, c.p., contestando la sussistenza dell'aggravante della commissione del fatto su cosa destinata a pubblico servizio. La censura è stata ritenuta manifestamente infondata e generica, poiché la condanna riguardava la sottrazione di energia elettrica mediante allaccio diretto alla rete Enel, circostanza non contestata nel ricorso. Il terzo motivo denunciava la violazione degli artt. 62, n. 4, 69, 132 e 133 c.p., contestando il diniego dell'attenuante del danno di particolare tenuità, il giudizio di bilanciamento tra circostanze e il diniego della sospensione condizionale della pena. La censura è stata ritenuta priva della necessaria specificità, fondata su affermazioni assertive e questioni di fatto; quanto alla sospensione condizionale, è stata ritenuta manifestamente infondata in ragione di una precedente condanna dell'imputata a due anni e otto mesi per delitto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo mirava a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, senza individuare specifici vizi dell'apparato motivazionale. Ha ritenuto manifestamente infondato e generico il secondo motivo, confermando la rilevanza dell'allaccio diretto alla rete Enel ai fini dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p. Ha ritenuto generico e manifestamente infondato il terzo motivo, sia con riferimento alle circostanze e al trattamento sanzionatorio sia con riferimento alla sospensione condizionale. L'inammissibilità ha comportato la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    «errato utilizzo della prova presuntiva e [di un] vizio logico della sussunzione probatoria»

    La censura relativa alla valutazione della prova deve confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata e non può limitarsi a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti.

  • art. 625, n. 7, c.p.

    cosa destinata a pubblico servizio

    La sottrazione di energia elettrica mediante allaccio diretto alla rete Enel integra, secondo la decisione, l'aggravante della commissione del furto su cosa destinata a pubblico servizio.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    danno di particolare tenuità

    La relativa censura deve essere specifica e non può essere formulata mediante mere affermazioni assertive o deduzioni di fatto.

  • art. 69 c.p.

    Il giudizio di bilanciamento tra circostanze è stato contestato con motivo ritenuto generico e non specifico.

  • art. 132 c.p.

    La doglianza sul trattamento sanzionatorio è stata ritenuta priva della necessaria specificità.

  • art. 133 c.p.

    La doglianza sul trattamento sanzionatorio è stata ritenuta priva della necessaria specificità.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto l'apparente denuncia di violazione delle regole probatorie o di vizio logico, si limiti a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti e una diversa lettura degli elementi acquisiti, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza dedurre uno specifico travisamento della prova.
  • La sottrazione di energia elettrica mediante allaccio diretto alla rete destinata alla distribuzione integra l'aggravante del furto commesso su cosa destinata a pubblico servizio prevista dall'art. 625, n. 7, c.p., quando tale modalità di sottrazione non sia specificamente contestata nel ricorso.
  • Le censure relative all'attenuante del danno di particolare tenuità, al bilanciamento delle circostanze e alla commisurazione della pena devono essere specifiche e confrontarsi con le ragioni della decisione; mere affermazioni assertive o deduzioni di fatto non soddisfano tale requisito.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato quando risulti una precedente condanna a pena superiore ai limiti indicati dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniProveCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale

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