Cassazione Penale, Sentenza n. 44670/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile perché i ricorrenti hanno depositato formale rinunzia al ricorso in data 22/09/2022, prima dell'udienza di discussione. In base all'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p., la Corte ha dichiarato l'inammissibilità e, richiamando la giurisprudenza costituzionale (sentenza Corte cost. n.186/2000), ha condannato ciascun ricorrente al versamento di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva rigettato il ricorso avverso il decreto di sequestro probatorio, relativo ad accessori per automobili. I ricorrenti deducevano violazione di legge e omessa motivazione: il tribunale avrebbe semplicemente richiamato la descrizione della Procura secondo cui i beni costituivano il "corpo del reato", senza giustificare l'indiscriminata apprensione della generalità degli oggetti (articoli tra loro uguali), violando i principi di proporzionalità e adeguatezza. I ricorrenti chiedevano, in via principale, l'annullamento dell'ordinanza mantenendo il vincolo solo su documentazione e su singoli campioni, e, in via subordinata, l'annullamento con rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
ricorso al tribunale di riesame (adito ai sensi dell'art. 322 c.p.p.)
norma procedurale che disciplina il ricorso al tribunale per il riesame di provvedimenti cautelari o di sequestro adottati dall'Autorità giudiziaria; predicato per adire il giudice del riesame
disposizione che disciplina il sequestro probatorio, ossia la misura diretta a conservare cose rilevanti ai fini delle indagini e del processo; legittima l'apprensione di beni utili come prove, ma soggetta ai principi di necessità e proporzionalità
richiamata in relazione alla qualificazione dei beni sequestrati
norma normativa richiamata quale criterio di qualificazione dei beni oggetto del sequestro (contestualizza l'ambito materiale o la fattispecie che giustifica l'intervento), usata dalla Procura per inquadrare la natura del fatto e dei prodotti sequestrati
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
inammissibilita' del ricorso per rinunzia prima dell'udienza
prevede l'inammissibilità del ricorso quando il ricorrente rinuncia al gravame; consente al giudice di dichiarare la chiusa del procedimento per tale causa di natura volontaria
sentenza Corte Costituzionale n.186/2000
richiamata per la condanna al versamento alla Cassa delle ammende
principio secondo cui, quando l'inammissibilità del ricorso dipende dalla volontà del ricorrente (es. rinunzia), può legittimamente essere disposta una condanna a versare una somma alla Cassa delle ammende a titolo di responsabilità/colpa
Massime di principio
- La rinunzia al ricorso prima dell'udienza comporta in genere l'inammissibilità del gravame in base all'art. 591 c.p.p.; è una scelta irreversibile che può anche comportare una sanzione economica (versamento alla Cassa delle ammende).
- Chi impugna un sequestro probatorio deve articolare chiaramente le censure di illegittimità e fornire elementi tali da dimostrare carenza di motivazione, sproporzione o inutilità probatoria rispetto all'estensione del vincolo (es. sequestro di massa di oggetti identici).
- Il giudice del riesame è tenuto a motivare specificamente la necessità e la proporzionalità del sequestro: è insufficiente il mero richiamo alla qualifica dei beni come "corpo del reato" senza spiegare perché sia necessario vincolare la generalità dei beni presenti.
- Se l'obiettivo è limitare l'effetto del sequestro (es. conservare solo documentazione o singoli campioni), tale richiesta va formulata e motivata tempestivamente dinanzi al giudice del riesame; in cassazione va evitata la rinunzia prima di aver ottenuto una decisione definitiva.
- La strategia processuale: evitare la rinunzia al ricorso in sedi superiori se si intendono preservare questioni di diritto o fatto; una rinunzia può precludere ogni verifica di legittimità e comportare costi economici.
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