Cassazione Civile, Ordinanza n. 09002/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto opposizione all'esecuzione contro una cartella di pagamento di importo superiore a tre milioni di euro, emessa per il recupero di un contributo pubblico in precedenza erogato e poi revocato dal ministero competente. In primo grado e in sede di rinvio la controversia era stata decisa con accoglimento dell'opposizione, ma la corte territoriale aveva compensato integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio, richiamando la complessità della vicenda, l'accoglimento solo di uno dei motivi di opposizione e la condotta difensiva della parte riassumente. Con il ricorso per cassazione la società ha censurato il capo sulle spese deducendo violazione delle norme in tema di regolazione delle spese processuali e anomalia motivazionale, sostenendo che non vi fossero "giusti motivi" per derogare alla soccombenza e che la motivazione fosse apparente o stereotipata; con un secondo motivo ha chiesto, quale conseguenza dell'auspicata cassazione senza rinvio, la liquidazione delle spese dei precedenti gradi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta, nel risultato, la compensazione delle spese disposta dal giudice di merito, pur correggendone la motivazione: ha escluso che fosse pertinente il riferimento alla condotta difensiva della parte opponente e ha ritenuto generica l'allusione alla complessità della vicenda, ma ha confermato che l'accoglimento di uno solo dei motivi di opposizione e il rigetto degli altri integravano una reciproca soccombenza idonea a giustificare la compensazione. Di conseguenza il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo, per il ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
"se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti"
Nel regime applicabile ratione temporis la compensazione per giusti motivi era consentita, ma richiedeva comunque una motivazione desumibile dal complesso della decisione; la reciproca soccombenza derivante dall'accoglimento di uno solo dei motivi di opposizione può giustificare la compensazione.
Richiamato solo per la definizione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in collegamento con il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel regime anteriore alla riforma del 2005, la compensazione delle spese può essere legittimamente disposta anche per "giusti motivi" non espressamente tipizzati, purché la loro ragione sia ricavabile in modo non contraddittorio dall'insieme della motivazione.
- La statuizione di compensazione delle spese è censurabile in cassazione solo se pone le spese, anche solo in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa oppure se la motivazione è illogica o contraddittoria in modo da inficiare il processo decisionale.
- Nell'opposizione all'esecuzione, ogni motivo dedotto integra un autonomo fatto costitutivo dell'inesistenza del diritto a procedere; pertanto l'accoglimento di alcuni motivi e il rigetto di altri può configurare reciproca soccombenza e legittimare la compensazione delle spese.
- Una motivazione sulla compensazione non è sufficiente se si limita a formule generiche o a riferimenti incongrui alla condotta della parte vittoriosa; tuttavia la statuizione resta valida se sorretta da una ratio autonoma corretta, come il parziale accoglimento dell'opposizione.
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