Cassazione Penale, Ordinanza n. 21237/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di merito aveva ritenuto l'imputato responsabile della violazione delle prescrizioni connesse alla misura di sorveglianza con obbligo di soggiorno, escludendo che la condotta fosse scusabile per errore di fatto ex art. 47 c.p. Il ricorso per cassazione ha dedotto un'unica censura, che la Corte qualifica come manifestamente infondata: il ricorrente ha contestato la valutazione della prova e la ricostruzione dei fatti compiuta dalla Corte distrettuale, sostenendo una lettura alternativa e più plausibile del compendio probatorio, senza però indicare specifici vizi motivazionali. La Corte di merito aveva invece rilevato che l'imputato, da tempo sottoposto alla misura, conosceva bene il territorio e il confine tra i comuni interessati, sicché era consapevole di avere violato il divieto di allontanarsi dal comune di dimora abituale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse logicamente coerente e plausibile nell'escludere l'errore di fatto, e che la doglianza del ricorrente si risolvesse in una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, senza deduzione di specifici vizi di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato per escludere che la violazione della prescrizione potesse essere scusata da un errore di fatto, in presenza della consapevolezza dell'imputato del territorio e del confine comunale.
Utilizzato per porre a carico del ricorrente, in caso di inammissibilità, le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'errore di fatto ex art. 47 c.p. non è configurabile quando dagli elementi valorizzati dal giudice emerga che l'agente conosceva il contenuto e i limiti della prescrizione violata e, quindi, agiva con piena consapevolezza della condotta antidoverosa.
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si limiti a contrapporre al ragionamento del giudice di merito una diversa lettura del compendio probatorio, senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
- La motivazione è immunemente censurabile in cassazione solo se presenti aporie, illogicità manifeste o altri vizi di legittimità; ove sia coerente e plausibile, la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente non può condurre all'accoglimento del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, il giudice di legittimità può applicare l'art. 616 c.p.p. e disporre la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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