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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41137/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto l'istanza di remissione del debito per spese di giustizia (importo quantificato in 9.903,70 euro) per difetto del requisito delle "disagiate condizioni economiche". Denunciava violazione degli artt. 6 d.P.R. n.115/2002 e 125 cod. proc. pen., sostenendo che il Giudice di merito aveva fatto riferimento arbitrario alle risorse della madre convivente e del nucleo familiare, senza valutare l'effettiva incidenza del pagamento sul bilancio domestico e sulle esigenze primarie di vita, rendendo così motivazione meramente apparente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione del Magistrato di sorveglianza che, avvalendosi di elementi informativi dagli uffici finanziari, ha valutato la situazione reddituale e patrimoniale dell'intero nucleo familiare (il ricorrente e la madre convivente) e ha ritenuto che le risorse fossero sufficienti, anche con eventuale rateizzazione, a fronteggiare il debito. La Corte ha escluso che la motivazione fosse meramente apparente, rilevando che il Giudice di merito aveva specificamente considerato la convivenza, l'autonomia economica della madre e i redditi del condannato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 6

    La nozione di "disagiate condizioni economiche" rilevante per la remissione del debito non implica necessariamente indigenza assoluta; la valutazione può comprendere le risorse del nucleo familiare purché si accerti concretamente l'effettiva incidenza di tali risorse sulle condizioni individuali del richiedente.

  • codice di procedura penale, art. 125

    Riferimento normativo richiamato dal ricorrente in tema di remissione/spese: la Corte ha ritenuto che l'interpretazione e l'applicazione da parte del giudice di merito non sia stata contraria alla norma rivendicata, confermando l'ammissibilità di considerare il nucleo familiare nella valutazione economica.

  • codice di procedura penale, artt. 666, 667 comma 4, 678 comma 1-bis

    Norme procedurali che disciplinano l'opposizione e l'istruttoria in materia di cartelle/esecuzioni e le relative competenze del Magistrato di sorveglianza; utilizzate come base per il procedimento di opposizione a cui si riferisce l'ordinanza impugnata.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in Cassazione: conseguente al rigetto del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Cassazione, Sez. 1, n. 18885 del 28/02/2019 (Corso)

    Giurisprudenza di legittimità che ammette la considerazione delle risorse del nucleo familiare nella valutazione delle condizioni economiche del soggetto, purché si effettui una concreta valutazione della loro incidenza sulla situazione individuale.

  • Cassazione, Sez. 1, n. 12232 del 23/02/2012 (Di Giacomo)

    Ulteriore precedente che conferma il principio per cui il giudice può tener conto della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare nell'accertamento delle condizioni economiche del richiedente, con valutazione motivata e concreta.

Massime di principio

  • La "disagiatezza" economica richiesta per la remissione del debito non coincide con l'indigenza assoluta: va valutata la reale difficoltà a far fronte al debito in relazione al bilancio familiare e alle esigenze primarie.
  • Il giudice può legittimamente considerare le risorse dell'intero nucleo familiare (es. redditi e pensioni dei conviventi), ma deve motivare concretamente l'incidenza di tali risorse sulle condizioni individuali del richiedente.
  • La semplice affermazione del ricorrente circa l'impatto economico del pagamento non è sufficiente: occorrono elementi documentali o informazioni dagli uffici finanziari che consentano una valutazione non manifestamente illogica.
  • La convivenza e l'autonomia economica dei membri del nucleo sono fatti rilevanti: se un familiare percepisce redditi o pensione e risulta economicamente autonomo, tali risorse possono essere considerate nella valutazione.
  • La possibilità di rateizzazione del debito può influire sul giudizio di idoneità delle risorse a farvi fronte e riduce la probabilità di remissione quando il pagamento risulti affrontabile con piani dilazionati.
  • Nelle opposizioni relative a spese di giustizia il principio di motivazione non è soddisfatto da elenchi generici: il giudice deve indicare come i dati reddituali e patrimoniali incidano sulla reale capacità di pagamento.

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