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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09416/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un beneficiario di contributi pubblici regionali ha impugnato un decreto di revoca dell'aiuto già concesso, chiedendo di accertarne l'illegittimità/nullità/inefficacia, di confermare il decreto di concessione, di dichiarare il diritto a trattenere le somme già erogate e a ottenere il saldo finale richiesto, nonché di condannare l'amministrazione regionale e AGEA al pagamento del saldo con interessi. In primo grado il Tribunale di Patti ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'Assessorato, ritenendo applicabile il foro erariale, e ha dichiarato competente il Tribunale di Messina. Con regolamento di competenza il ricorrente ha sostenuto che non si trattasse di amministrazioni statali, ma di enti dotati di personalità giuridica, sicché non sarebbe applicabile il foro erariale; a suo dire, la competenza doveva radicarsi nel foro ordinario del luogo di nascita/esecuzione dell'obbligazione. Ha inoltre contestato la ritualità e tempestività della costituzione dell'Assessorato e chiesto la rinnovazione della notifica del ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la notifica del ricorso fosse stata eseguita irregolarmente presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, ma ha considerato sanato il vizio per effetto della costituzione dell'amministrazione intimata. Nel merito ha respinto il regolamento di competenza, affermando che alla Regione Siciliana si applicano, per espresso richiamo del d.lgs. n. 142/1948, le disposizioni sul patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e il foro erariale di cui all'art. 25 c.p.c. e all'art. 6 r.d. n. 1611/1933. Ne è conseguita la conferma della competenza del Tribunale di Messina, con rimessione delle parti a quel giudice e condanna implicita alle conseguenze sul contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 144 c.p.c.

    La notificazione del ricorso nei confronti dell'amministrazione patrocinata ex lege deve essere eseguita secondo le regole proprie dell'Avvocatura dello Stato; la notifica eseguita presso l'Avvocatura distrettuale è stata ritenuta irrituale.

  • art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    Nei casi di patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato, il destinatario della notifica va individuato nell'Avvocatura competente; non rileva la distinzione tra atti né la contumacia dell'amministrazione.

  • art. 25 c.p.c.

    Per la Regione Siciliana, in virtù della disciplina speciale, si applica il foro erariale, cioè il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ricade il giudice ordinariamente competente.

  • art. 6 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    È richiamato come base del foro erariale applicabile anche all'Amministrazione regionale siciliana.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 2 marzo 1948, n. 142

    Estende alla Regione Siciliana le funzioni dell'Avvocatura dello Stato e rende applicabili le norme del testo unico e del regolamento del 1933, nonché gli artt. 25 e 144 c.p.c.

  • art. 47 c.p.c.

    La costituzione dell'amministrazione, intervenuta a seguito di notifica nulla, non è considerata tardiva rispetto al termine di venti giorni, perché la nullità della notifica è stata sanata dalla comparsa.

  • art. 291 c.p.c.

    La richiesta di rinnovazione della notificazione è stata reputata non necessaria, poiché il vizio risultava già sanato dalla costituzione dell'amministrazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di integrale rigetto del ricorso per regolamento di competenza, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando una disciplina speciale richiama il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato per un'amministrazione regionale, si applicano anche le regole sul foro erariale, con competenza radicata nel distretto dell'Avvocatura competente e non nel foro ordinario dell'obbligazione.
  • Nei casi di patrocinio ex lege dell'Avvocatura dello Stato, la notificazione degli atti processuali deve essere eseguita presso l'Avvocatura indicata dalla legge; una notifica eseguita in modo diverso è nulla ma può essere sanata dalla costituzione dell'amministrazione.
  • La costituzione dell'amministrazione intimata, effettuata dopo una notifica nulla del regolamento di competenza, sana il vizio e impedisce di qualificare la costituzione come tardiva ai fini del termine speciale di cui all'art. 47 c.p.c.
  • Il regolamento di competenza è infondato quando il giudice di merito abbia correttamente applicato una norma speciale che estende alla parte pubblica la disciplina del foro erariale, anche se la parte sostiene di essere un ente dotato di personalità giuridica.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaNotificazioniImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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