Sentenza n. 1099/2026 - Napoli, Sezione 1
Quanto al ricorso n. 864 del 2023, per l'annullamento: a) del provvedimento interdittivo n. -OMISSIS-, adottato dal Prefetto di Napoli nei confronti della ricorrente società; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente ove lesivo della posizione giuridica della ricorrente, ivi compresi: b.1) i verbali del GIA n. -OMISSIS-; b.2) la Relazione della DIA al Ministero dell'Interno e al Parlamento, del I Semestre 2021: atti tutti richiamati nell'impugnato provvedimento interdittivo. Quanto al ricorso n. 865 del 2023, per l'annullamento: a) del provvedimento interdittivo n. -OMISSIS-, adottato dal Prefetto di Napoli nei confronti della ditta ricorrente; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente ove lesivo della posizione giuridica della ricorrente, ivi compresi: b.1) i verbali del GIA n. -OMISSIS-; b.2) la Relazione della DIA al Ministero dell'Interno e al Parlamento, del I Semestre 2021: atti tutti richiamati nell'impugnato provvedimento interdittivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Due provvedimenti prefettizi di interdizione antimafia, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I due ricorsi sono stati riuniti per la stretta connessione tra le interdittive impugnate. Nel ricorso proposto dal titolare dell’impresa individuale è stata dedotta, in primo luogo, la violazione dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011, per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il ricorrente ha sostenuto che tale omissione gli avrebbe impedito di partecipare al procedimento. La Prefettura ha replicato che gli stessi elementi posti a fondamento dell’interdittiva erano già stati oggetto di contraddittorio in procedimenti riguardanti società collegate, nelle quali il medesimo soggetto rivestiva la qualità di socio, sicché il contraddittorio doveva ritenersi sostanzialmente assicurato. Con ulteriori motivi, proposti da entrambi i ricorrenti, è stata contestata l’insufficienza degli elementi indiziari a sostegno del pericolo di infiltrazione mafiosa. In particolare, è stato dedotto che alcuni soci non avevano riportato condanne penali indicative di appartenenza mafiosa; che mancavano elementi attuali di collegamento mafioso riferibili ai soggetti attraverso i quali sarebbe stata esercitata l’influenza criminale; e che il mero rapporto di parentela con persone asseritamente legate alla criminalità organizzata non fosse sufficiente a fondare l’interdittiva. I ricorrenti hanno inoltre contestato, in sostanza, la valutazione prefettizia del quadro familiare, relazionale e societario. Nel corso del procedimento era stata anche presentata istanza di controllo giudiziario, ritenuta dai ricorrenti rilevante ai fini cautelari.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi e li ha respinti, ritenendoli infondati. Quanto alla censura partecipativa, il Collegio ha ritenuto che l’omessa autonoma comunicazione di avvio del procedimento non avesse prodotto un effettivo pregiudizio, poiché il destinatario aveva già conosciuto gli elementi posti a fondamento dell’interdittiva e aveva potuto presentare deduzioni nell’ambito di procedimenti paralleli, strettamente collegati e riguardanti imprese del medesimo gruppo familiare. La censura è stata quindi qualificata come meramente formale. Nel merito, il TAR ha ricordato che il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere apprezzato mediante una prognosi induttiva e probabilistica, secondo il criterio del “più probabile che non”, senza necessità del grado di certezza richiesto per l’accertamento della responsabilità penale. Ha ritenuto utilizzabili una pluralità di elementi, tra cui anomalie nella struttura e gestione dell’impresa, rapporti familiari intensi, frequentazioni e collegamenti con esponenti criminali, misure di prevenzione, condanne e anche provvedimenti giudiziari non definitivi o valutazioni giudiziarie indicative di contaminazione mafiosa. Nel caso concreto, le interdittive erano sorrette da un quadro complessivo ritenuto grave, specifico e robusto: collegamenti societari tra le imprese, stretti rapporti familiari tra soci e soggetti ritenuti contigui alla criminalità organizzata, condanne per reati aggravati dal metodo mafioso, procedimenti penali per associazione mafiosa, rapina ed estorsione aggravata, frequentazioni e coabitazioni, ulteriori rapporti con imprese del gruppo familiare e il contesto territoriale caratterizzato dalla presenza del clan e dallo scioglimento di un consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Il Collegio ha escluso che tali elementi potessero essere valutati atomisticamente e ha ritenuto legittima la considerazione unitaria del loro legame sistematico. La mera presentazione dell’istanza di controllo giudiziario è stata ritenuta priva di effetto sull’interdittiva impugnata. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità dell’interdittiva quando il destinatario abbia comunque conosciuto gli elementi rilevanti e abbia avuto un’effettiva possibilità di partecipare e presentare controdeduzioni in procedimenti strettamente collegati.
Richiamato in relazione a un procedimento penale per associazione di tipo mafioso, quale elemento concorrente del quadro indiziario valorizzato ai fini della prognosi prefettizia.
artt. 110, 81 cpv., 56, 629, commi 1 e 2, c.p.
Le condanne per i reati indicati, aggravati dal metodo mafioso ai sensi della normativa richiamata nel provvedimento, costituiscono elementi valutabili nel quadro complessivo posto a fondamento dell’interdittiva.
L’aggravante dell’agevolazione o del metodo mafioso riferita alle condanne penali è stata considerata quale elemento sintomatico della possibile contiguità criminale.
Massime di principio
- Il pericolo di infiltrazione mafiosa legittimante l’interdittiva prefettizia deve essere accertato mediante una prognosi induttiva e probabilistica, secondo il criterio del “più probabile che non”, senza necessità di raggiungere il livello di certezza richiesto nel processo penale.
- Ai fini dell’interdittiva antimafia, il Prefetto può valorizzare una pluralità di elementi tipizzati dalla giurisprudenza, tra cui rapporti familiari intensi, struttura e gestione anomala dell’impresa, frequentazioni e collegamenti con esponenti criminali, condanne e altri dati giudiziari, purché il quadro complessivo sia grave, specifico, coerente e idoneo a sostenere una prognosi concreta e attuale di infiltrazione.
- Gli elementi indiziari posti a fondamento dell’interdittiva devono essere valutati nella loro connessione sistematica e non atomisticamente; la rilevanza del singolo elemento può derivare dal suo inserimento nel complessivo quadro familiare, societario, relazionale e territoriale.
- La mancata autonoma comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’illegittimità dell’interdittiva quando l’interessato abbia già avuto, in procedimenti paralleli strettamente collegati e fondati sui medesimi elementi, una concreta possibilità di conoscere i fatti rilevanti e di formulare controdeduzioni.
- La sola presentazione di un’istanza di controllo giudiziario non produce effetti sospensivi o caducanti sull’interdittiva antimafia impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 393/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 394/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 395/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 396/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 397/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 398/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →