Cassazione Penale, Sentenza n. 4432/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva accolto la domanda di riparazione per ingiusta custodia cautelare avanzata da Aleksander Vrbnjak (connessa a un procedimento per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, da cui era stato assolto definitivamente). Il Ministero deduceva vizio di motivazione ed errata applicazione dell'art. 314 c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello non aveva approfondito "altri elementi" a fondamento del provvedimento cautelare che avrebbero dimostrato una condotta di colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo (in particolare richiamando censura della Corte di cassazione sulla mancata considerazione che l'assoluzione era dipesa dall'impossibilita' di identificare la voce dell'istante nelle intercettazioni).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero. Ha ritenuto che la Corte d'appello, in sede di rinvio, abbia correttamente valutato l'assenza di colpa grave, avendo l'istante sin dall'inizio contestato tecnicamente l'attribuzione delle comunicazioni intercettate alla sua persona. Il ricorso del Ministero è stato considerato generico perché non ha indicato quali fossero gli "altri elementi" che sarebbero stati omessi dalla Corte territoriale né in che modo tali elementi avrebbero dimostrato la colpa grave. Conseguentemente il ricorso non ha superato il vaglio di ammissibilità; il Ministero è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma penale che disciplina il delitto associativo in materia di stupefacenti, qui rilevante come fatto contestato nel procedimento di merito da cui è derivata la custodia cautelare; la sentenza fa riferimento al reato di cui all'articolo come contesto fattuale.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione. Dal testo della sentenza emerge che, ai fini dell'esclusione dell'indennizzo per colpa grave, la valutazione deve fondarsi su dati di fatto certi e non su mere congetture o su circostanze non provate: la colpa grave deve risultare da elementi accertati o non negati e non può essere ricostruita sulla base di ipotesi.
Giurisprudenza di riferimento (Corte di cassazione, Sez. 4 n. 22810/13/04/2018 e SU n. 3775/21/12/2017)
Richiamati a supporto del principio secondo cui la inammissibilità del ricorso non è sempre 'incolpevole' e ai fini della liquidazione delle spese e sanzioni processuali. Servono a giustificare la condanna alle spese e alla somma a favore della cassa delle ammende quando il ricorso è manifestamente inammissibile per carenza di specificità.
Massime di principio
- La richiesta di indennizzo per ingiusta custodia è preclusa solo se ricorre una colpa grave dell'interessato dimostrabile mediante elementi di fatto certi; non è sufficiente l'uso di congetture o elementi non provati dalla sentenza di merito.
- Se l'assoluzione è determinata da un mancato accertamento (es. impossibilità di identificare una voce nelle intercettazioni), tale dato non può essere rimesso in discussione in sede di procedimento per ingiusta detenzione per dimostrare colpa grave.
- In sede di impugnazione in Cassazione il ricorso deve indicare in modo specifico gli elementi di fatto che si ritengono non valutati o valutati erroneamente; censure generiche sulla motivazione comportano l'inammissibilità.
- La parte resistente che chiede riparazione per ingiusta detenzione deve documentare tempestivamente e tecnicamente (se possibile) le ragioni per cui le prove che avrebbero attribuito responsabilità siano infondate o inesatte (es. elaborati tecnici sull'identificazione nelle intercettazioni).
- Il giudice del rinvio deve attenersi ai limiti fissati dalla Cassazione: se la Cassazione ha indicato punti specifici da approfondire, il giudice di rinvio deve valutare quegli aspetti in modo motivato e specifico; tuttavia l'assenza di specificità nell'opponente rende il ricorso di cassazione inammissibile.
- Per lo Stato ricorrente: prima di proporre ricorso per cassazione in materia di riparazione è necessario individuare e quantificare chiaramente gli elementi di fatto che, a giudizio dello Stato, dimostrano la colpa grave del richiedente, indicando il nesso causale con l'adozione della misura cautelare.
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