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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32503/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

In un'esecuzione immobiliare promossa sulla base di un decreto ingiuntivo ottenuto dal fallimento di una società nei confronti di un debitore, intervennero altri creditori che si affermavano titolari di un loro credito verso lo stesso esecutato, fondato su un diverso decreto ingiuntivo. La curatela fallimentare e un altro creditore opposero il progetto di distribuzione, sostenendo che il titolo degli intervenuti fosse stato depositato tardivamente, non fosse stato prodotto in copia autentica, non risultasse notificato e, in ogni caso, fosse simulato o comunque non genuino. Il tribunale accolse l'opposizione e ordinò un nuovo progetto di distribuzione che escludesse i creditori intervenuti. In cassazione, i primi ricorrenti dedussero violazione degli artt. 517 e 617 c.p.c. sostenendo che l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta contro l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva assegnato un termine per depositare l'originale del titolo, e non contro l'ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione; inoltre lamentarono la violazione degli artt. 591-bis e 596 c.p.c., affermando che la contestazione del titolo doveva essere formulata al momento dell'intervento e che i termini fissati dal delegato erano ordinatori. Un ulteriore motivo censurava la valutazione di non genuinità del decreto ingiuntivo. Il ricorso incidentale di uno degli altri interessati riproponeva, in sostanza, le stesse censure sulla asserita tardività dell'opposizione e sulla pretesa rilevanza decisoria dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva concesso il termine per il deposito del titolo.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i ricorsi. Ha affermato che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che concede un termine per il deposito dell'originale del titolo ha natura meramente ordinatoria e non vincola il successivo giudizio sull'approvazione del progetto di distribuzione; pertanto la mancata impugnazione di quel provvedimento non preclude l'opposizione contro l'ordinanza di distribuzione. Ha inoltre ritenuto che il creditore procedente o gli altri interessati possono contestare l'intervento illegittimo quando il credito viene inserito nel progetto di distribuzione, momento in cui si concreta la lesione dell'interesse e sorge l'interesse all'opposizione. È stata poi respinta la tesi secondo cui il termine assegnato dal delegato avrebbe consentito una rimessione in termini non prevista dalla legge, e la doglianza sulla genuinità del titolo è stata ritenuta assorbita dal rilievo della tardività del deposito. Il motivo relativo alla pretesa nullità della citazione di merito è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna anche al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 517 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che la contestazione dovesse rivolgersi contro il provvedimento che aveva consentito il deposito del titolo; la Corte esclude questa lettura.

  • art. 617 c.p.c.

    È il rimedio esperibile contro l'ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione quando vi si deducano vizi del procedimento esecutivo o della distribuzione.

  • art. 591-bis c.p.c.

    Invocato per sostenere l'illegittimità del deposito tardivo e l'ordinatorietà dei termini del delegato; la Corte precisa che un termine assegnato non equivale di per sé a rimessione in termini.

  • art. 596 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della disciplina della distribuzione, a sostegno della contestazione dell'intervento nel progetto di riparto.

  • art. 153 c.p.c.

    La Corte osserva che, fuori dai casi previsti, il giudice non può rimettere in termini la parte decaduta se la legge non gli attribuisce tale potere.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'esame officioso della genuinità del titolo; la Corte non affronta il merito perché il motivo è assorbito.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio di omesso esame riguarda fatti sostanziali, non evenienze processuali come il compimento di atti oltre i termini.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il corretto parametro per denunciare una nullità processuale, non il vizio di omesso esame.

  • art. 512 c.p.c.

    Richiamato nel secondo ricorso per ribadire la tesi che la controversia distributiva si sarebbe dovuta discutere prima; la Corte la respinge.

  • art. 487 c.p.c.

    Richiamato nel secondo ricorso per sostenere l'efficacia decisoria del provvedimento del giudice dell'esecuzione; la Corte esclude che l'ordinanza di termine sia decisoria.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il motivo sulla nullità della citazione è dichiarato inammissibile per mancata specifica indicazione degli atti processuali rilevanti.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Base della condanna alle spese del giudizio di legittimità secondo il principio di soccombenza.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.

  • art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55

    Richiamato per la liquidazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel processo esecutivo, il provvedimento con cui il giudice assegna un termine per il deposito di documenti o del titolo ha natura ordinatoria, salvo diversa previsione di legge, e non produce di per sé una preclusione definitiva sulla successiva contestazione del diritto alla distribuzione.
  • La mancata impugnazione di un atto meramente ordinatorio non preclude l'opposizione contro il successivo provvedimento che incida concretamente sulla posizione della parte, come l'ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione.
  • Il creditore procedente o l'interessato alla distribuzione non ha l'onere di contestare immediatamente l'intervento altrui solo perché esso sia potenzialmente illegittimo; l'interesse ad agire sorge quando il credito intervenuto viene effettivamente inserito nel progetto di riparto.
  • Il giudice non può considerare un termine assegnato come una rimessione in termini implicita o postuma, se non ricorrono i presupposti legali per la rimessione; il termine fissato non sana automaticamente una decadenza già maturata.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici sostanziali e non può essere invocato per denunciare la mancata considerazione di una questione o vicenda processuale, che va semmai censurata come nullità ex art. 360, n. 4, c.p.c.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non consente di individuare con precisione gli atti processuali rilevanti e le difformità lamentate, secondo l'onere di specificità imposto dall'art. 366, n. 6, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteEspropriazione forzataOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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