Cassazione Civile, Ordinanza n. 26996/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La lite nasce da una domanda di usucapione ultraventennale proposta da due coniugi per ottenere l'accertamento dell'acquisto della proprietà di terreni e di un fabbricato rurale facenti parte di un podere in Rignano Flaminio, sostenendo di averli posseduti uti domini dal 1966 dopo l'abbandono del podere da parte dell'assegnatario originario e dopo una complessa vicenda di assegnazione con patto di riservato dominio da parte dell'ente di riforma fondiaria. Un altro coerede si è costituito resistendo e chiedendo il rigetto della domanda, deducendo anche il proprio compossesso e domande riconvenzionali. In appello la Corte territoriale ha parzialmente accolto le domande di usucapione limitatamente ad alcune porzioni erroneamente scambiate tra poderi, rigettando però la pretesa principale dei coniugi per il resto. In cassazione i ricorrenti hanno articolato quattro motivi: 1) violazione delle norme sull'interruzione e sospensione della prescrizione acquisitiva, sostenendo che il giudizio di divisione promosso da una seconda moglie dell'assegnatario non avrebbe potuto interrompere l'usucapione, perché la domanda era stata respinta e perché il bene non era ancora entrato nel patrimonio ereditario; 2) nullità/omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sulla prova, lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente valutato le risultanze istruttorie e ignorato elementi a loro favore, tra cui dichiarazioni rese in interrogatorio formale; 3) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la Corte avrebbe riconosciuto l'usucapione di una quota indivisa in favore di uno dei ricorrenti pur in assenza di una domanda in tal senso; 4) omessa motivazione e impossibilità di trascrivere la sentenza, sostenendo che la decisione non avrebbe spiegato il riconoscimento dell'usucapione parziale e non avrebbe consentito la trascrizione nei registri immobiliari. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, il secondo inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito e i motivi terzo e quarto infondati, escludendo violazioni dell'art. 112 c.p.c. e ravvisando una motivazione sufficiente della sentenza impugnata. Ha quindi respinto il ricorso, condannando i ricorrenti alle spese, al risarcimento ex art. 96 c.p.c. e al pagamento della sanzione in favore della Cassa delle Ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dei coniugi. Ha ritenuto infondato il motivo relativo all'efficacia interruttiva dell'atto di citazione in un giudizio di divisione, affermando che tale atto è idoneo a interrompere l'usucapione perché diretto alla conservazione del patrimonio e, nel caso concreto, anche all'assegnazione in natura della quota. Ha dichiarato inammissibile la censura sulla valutazione delle prove, perché volta in sostanza a una nuova lettura del compendio istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Ha poi respinto le censure sulla presunta ultrapetizione e sulla motivazione della sentenza d'appello, rilevando che la domanda di usucapione del tutto ben poteva comprendere una pronuncia più limitata sulla quota indivisa di uno dei ricorrenti e che la motivazione della Corte territoriale era sufficiente e non apparente. Per effetto del rigetto, i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità, al risarcimento del danno processuale ex art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per affermare che l'atto di citazione introduttivo del giudizio di divisione può interrompere il decorso dell'usucapione
l'effetto interruttivo perdura per tutta la durata del giudizio in cui l'atto è stato proposto
richiamato nel motivo, in combinazione con le norme sull'interruzione della prescrizione acquisitiva
richiamato nel motivo relativo ai presupposti dell'usucapione
richiamato nel motivo sulla prova dell'usucapione e del compossesso
la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disposte d'ufficio fuori dai casi consentiti, non già per una diversa valutazione delle prove
non è violato per la sola valutazione del materiale istruttorio; la violazione ricorre solo nei casi di utilizzo di prove non introdotte dalle parti o valutazione di prove legali in modo contrario al loro regime
richiamato nel motivo sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato
non violato perché la domanda di usucapione dell'intero può ricomprendere il più limitato accertamento sulla quota indivisa
richiamato nel motivo di censura sulla motivazione della sentenza
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato per dedurre violazioni di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato per dedurre nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
la Corte ribadisce che, dopo la riforma, non è più sindacabile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione
applicato per la condanna al risarcimento del danno processuale in ragione della manifesta infondatezza del ricorso
applicato per la condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti se dovuto
la correzione degli errori materiali spetta al giudice che ha emesso la decisione e non può essere disposta dalla Cassazione
richiamato nel procedimento camerale di definizione accelerata
richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere relatore/proponente
richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere relatore/proponente
richiamato nella domanda degli attori per gestione di affari altrui
Massime di principio
- L'atto di citazione introduttivo di un giudizio volto alla divisione e/o alla conservazione dell'asse ereditario è idoneo a interrompere il decorso dell'usucapione sui beni oggetto della pretesa, a prescindere dall'esito finale del giudizio, rilevando la manifestazione della volontà di conseguire giudizialmente il possesso o la quota dei beni.
- L'effetto interruttivo della prescrizione acquisitiva opera per tutta la durata del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c., quando l'azione è diretta a ottenere l'attribuzione o il recupero del bene.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito prospettare una diversa lettura delle prove e dei fatti per ottenere un nuovo giudizio di merito; la rivalutazione del compendio istruttorio appartiene al giudice di merito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice decide su prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai limiti consentiti, non quando seleziona e valuta liberamente le prove ritualmente acquisite.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. non coincide con l'asserita cattiva valutazione delle prove: occorre allegare l'utilizzo di prove soggette a regole di valutazione diverse da quelle applicate o il ricorso a mezzi di prova non dedotti.
- La domanda di usucapione dell'intero bene può logicamente comprendere l'accoglimento, anche parziale, della domanda per una quota indivisa del medesimo bene, senza violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più censurabile in cassazione la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, essendo sindacabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti dal nuovo testo normativo.
- In sede di legittimità la Corte di cassazione non può correggere errori materiali della sentenza di merito, dovendo l'istanza essere rivolta al giudice che ha pronunciato la decisione impugnata.
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