Cassazione Civile, Ordinanza n. 10469/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il processo estinto per effetto della definizione agevolata prevista dall'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018. Ha inoltre disposto che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento e dalla conseguente cartella emessi per IRPEF relativa all'anno d'imposta 2005 nei confronti di un socio di società, in relazione a redditi non dichiarati dalla società. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento degli atti impositivi disposto in primo grado, ritenendo che l'errore riconosciuto in capo alla società nella compilazione della dichiarazione non potesse automaticamente riverberarsi sul socio. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nelle more il contribuente ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, allegando di avere aderito alla procedura e versato la prima rata. La Corte ha verificato che, entro il 31 dicembre 2020, non era stata presentata istanza di trattazione da alcuna parte, né risultava un diniego della definizione poi impugnato.
Norme richiamate
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il giudizio di cassazione.
La parte resistente ha aderito alla definizione agevolata e ha versato la prima rata.
In mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e in assenza di diniego della definizione, il processo si estingue per decorso del termine.
ultimo periodo del comma 13
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
È richiamato nel testo come fonte della definizione agevolata; il decreto è indicato nel dispositivo come convertito dalla l. n. 136 del 2018.
Indicata come legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018.
Massime di principio
- La definizione agevolata prevista dalla normativa tributaria speciale determina l'estinzione del processo se il contribuente vi aderisce e ricorrono le condizioni previste dalla legge, anche nel giudizio di cassazione.
- L'estinzione opera automaticamente per decorso del termine fissato dalla disciplina speciale quando, entro tale termine, nessuna parte presenti istanza di trattazione e non risulti un diniego della definizione successivamente impugnato.
- In presenza di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la previsione espressa della norma speciale.
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