Cassazione Civile, Ordinanza n. 25246/2024 del 19/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una procedura espropriativa che ha riguardato terreni di proprietà dei ricorrenti. In primo grado era stato riconosciuto anche il diritto alle maggiorazioni indennitarie previste dagli artt. 12 e 17 della l. n. 865/1971; in appello, invece, la Corte territoriale ha rigettato tali domande ritenendo che le maggiorazioni costituissero parte dell’indennità di espropriazione e che dovessero quindi essere fatte valere con opposizione alla determinazione dell’indennità definitiva da parte della Commissione Provinciale. Poiché i proprietari avevano ammesso di non avere proposto opposizione, la domanda è stata ritenuta preclusa. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato violazione degli artt. 12, 17 e 19 l. n. 865/1971, sostenendo che non vi fosse stata una stima della Commissione idonea a imporre l’opposizione, che la loro domanda mirasse a censurare l’illegittimità del comportamento dell’ente espropriante e che l’art. 19 non fosse suscettibile di interpretazione estensiva, anche per la presenza di un termine decadenziale. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 115, 112 e 228 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello avesse erroneamente valorizzato una pretesa ammissione di mancata opposizione, trascurando la loro eccezione secondo cui il termine non era decorso perché non era mai stata effettuata la pubblicazione sul FAL; hanno inoltre sostenuto che l’onere di provare la tardività incombeva sull’espropriante e che non risultava accertata la notificazione del decreto di esproprio, necessaria per la decorrenza del termine decadenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, confermando che la domanda relativa alle maggiorazioni indennitarie rientra nell’ambito dell’opposizione alla stima e nella competenza della Corte d’appello prevista dall’art. 19 l. n. 865/1971, in quanto tali maggiorazioni sono strettamente correlate all’indennità di espropriazione e devono essere fatte valere nel medesimo procedimento. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la Corte d’appello aveva travisato il contenuto delle difese dei ricorrenti e aveva omesso di esaminare l’eccezione relativa alla mancata decorrenza del termine decadenziale per assenza della pubblicazione sul FAL. La Cassazione ha inoltre ribadito che, in tema di tardività dell’opposizione, l’onere di provare il fatto preclusivo grava sull’espropriante e che la decorrenza del termine deve essere collegata alla conoscenza legale dell’indennità definitiva, che non può presumersi in assenza della notifica del decreto di esproprio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 12 l. 22 ottobre 1971, n. 865
La maggiorazione prevista per la cessione volontaria del fondo è strettamente connessa ai criteri legali di determinazione del corrispettivo e va fatta valere nel procedimento espropriativo.
art. 17 l. 22 ottobre 1971, n. 865
L’indennità aggiuntiva prevista dalla norma è collegata all’indennità di espropriazione e la relativa domanda rientra nell’ambito della opposizione alla stima.
art. 19 l. 22 ottobre 1971, n. 865
Attribuisce alla Corte d’appello la competenza in unico grado per l’opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione, competenza estesa anche alle domande aventi ad oggetto le indennità aggiuntive e le maggiorazioni connesse.
art. 54 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Nel testo è richiamato come norma sopravvenuta rispetto alla disciplina previgente, senza incidere sul principio affermato circa la competenza della Corte d’appello.
art. 34, comma 37, lett. a), d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
È citato in relazione alla modifica dell’art. 54 TUE, ma senza alterare il principio applicato dalla Corte.
Il giudice non può fondare la decisione su una pretesa ammissione di fatto controverso quando tale ammissione non risulti effettivamente dalla difesa della parte.
La decisione deve pronunciarsi sulle eccezioni e sulle difese effettivamente svolte, senza ometterne l’esame.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla pretesa erronea valorizzazione di una confessione o ammissione processuale.
La violazione di artt. 115 e 112 c.p.c. è stata scrutinata come vizio processuale rilevante ai sensi di tale norma.
Massime di principio
- Le domande aventi ad oggetto indennità aggiuntive o maggiorazioni strettamente collegate all’indennità di espropriazione devono essere proposte nel medesimo procedimento di opposizione alla stima, davanti alla Corte d’appello competente, e non possono essere trattate come pretese autonome sottratte a tale rito.
- In materia espropriativa, il termine decadenziale per l’opposizione presuppone la prova del fatto che lo fa decorrere; se l’espropriante eccepisce la tardività, grava su di lui l’onere di dimostrare il presupposto della decadenza.
- La "conoscenza legale" dell’indennità definitiva non può ritenersi acquisita per la sola pubblicazione dell’avviso, in assenza della concreta sequenza procedimentale che colleghi tale pubblicità alla misura ablativa e alla notifica del decreto di esproprio agli interessati.
- Il giudice di merito viola gli artt. 115 e 112 c.p.c. se attribuisce alla parte una confessione o un’ammissione su un fatto controverso che non risulta realmente dalle difese e non considera l’eccezione tempestivamente formulata sul punto.
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