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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12203/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando il difetto di specificità ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito pronunciata dalla Corte di appello è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico. Il ricorso articolava due motivi: violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che il ricorso era generico e indeterminato, perché non specificava gli elementi concreti posti a fondamento delle censure e non consentiva al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e svolgere il controllo richiesto.

Norme richiamate

  • art. 483 c.p.

    È la norma incriminatrice del reato per il quale la condanna di merito è stata confermata; il testo non ne sviluppa il contenuto, ma ne presuppone l'applicazione al caso concreto.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione specifica dei motivi e degli elementi posti a fondamento delle censure; la mancanza di specificità e indeterminatezza del motivo comporta l'inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    È il fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di dichiarazione di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono formulate in modo generico e non specifico, senza indicare gli elementi di fatto o di diritto necessari a confutare la motivazione impugnata.
  • La deduzione di vizi motivazionali o di violazione di legge in tema di attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio richiede l'indicazione puntuale delle ragioni per cui la decisione di merito sarebbe erronea o illogica; una contestazione apodittica non consente il sindacato di legittimità.
  • Quando il motivo di ricorso non mette il giudice dell'impugnazione in condizione di individuare con precisione i rilievi mossi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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