Cassazione Civile, Ordinanza n. 02468/2024 del 25/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Una società proprietaria aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 160.000 nei confronti della società utilizzatrice di un lastrico solare sul quale erano stati installati pannelli fotovoltaici, in relazione a un rapporto qualificato in primo grado come locazione poi dichiarata nulla. Il Tribunale aveva revocato il decreto ma aveva comunque condannato l'utilizzatrice a pagare la stessa somma a titolo di indennità per arricchimento senza causa. La Corte d'appello, accogliendo solo in parte l'impugnazione della società utilizzatrice, aveva ridotto l'indennizzo a euro 64.000, stimando l'impoverimento nella misura del 40% del canone di locazione di mercato, assumendo che una parte del canone sarebbe stata assorbita da costi e imposte. La società proprietaria ha proposto ricorso per cassazione contestando la quantificazione dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., per difetto di motivazione e contraddittorietà, in particolare per l'arbitraria riduzione del parametro risarcitorio al 40% del canone senza spiegare adeguatamente i criteri seguiti. La società utilizzatrice ha resistito con controricorso proponendo ricorso incidentale: il primo motivo denunciava a sua volta la violazione dell'art. 2041 c.c. in punto di misura dell'indennizzo; il secondo censurava la compensazione delle spese di fase per asserita mancanza di adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale della società proprietaria, ritenendo fondato il vizio di motivazione sulla determinazione dell'indennizzo da arricchimento senza causa. Ha affermato che il giudice di merito, nel liquidare l'indennità ex art. 2041 c.c., deve esplicitare in modo specifico i criteri adottati e che la misura dell'indennizzo va individuata in base al minore importo tra arricchimento e impoverimento, con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. La riduzione al 40% del canone è stata considerata frutto di scelta discrezionale non adeguatamente giustificata, anche per la mancata specificazione dei costi e dell'incidenza del prelievo fiscale. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà riesaminare la quantificazione dell'indennizzo e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato come parametro di censura per la dedotta violazione di legge in relazione alla quantificazione dell'indennizzo.
la misura dell'indennizzo accordabile all'impoverito deve essere fissata sulla base del minore valore tra misura dell'arricchimento e quella dell'impoverimento
L'indennizzo per arricchimento senza causa va commisurato al minore tra arricchimento conseguito e impoverimento subito; il giudice deve spiegare il criterio di determinazione adottato.
Si applica, insieme all'art. 2056 c.c., per la liquidazione equitativa dell'indennizzo dovuto ex art. 2041 c.c.
Richiamato quale norma che consente la valutazione equitativa del danno/indennizzo anche nella materia dell'ingiustificato arricchimento.
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla regolazione delle spese di lite.
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla compensazione delle spese di lite.
art. 24 Cost.
Invocato nel ricorso incidentale come parametro costituzionale a sostegno della censura sulle spese.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
Invocato nel ricorso incidentale per denunciare un vizio della motivazione nella statuizione sulle spese.
Usato per disporre il rinvio al giudice di merito essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Richiamato per il deposito della motivazione nel procedimento camerale.
Massime di principio
- Nell'azione di arricchimento senza causa, la liquidazione dell'indennizzo non può essere affidata a una riduzione meramente intuitiva o discrezionale del parametro economico individuato; il giudice deve indicare in modo chiaro e verificabile il percorso logico seguito.
- La misura dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. va determinata assumendo come limite il minore valore tra l'arricchimento del beneficiato e l'impoverimento dell'attore, con eventuale liquidazione equitativa solo nei limiti di tale criterio.
- Il canone di mercato di un rapporto contrattuale nullo può essere assunto come parametro di riferimento, ma non coincide automaticamente con l'indennizzo dovuto, perché occorre distinguere tra valore dell'utilizzazione del bene e componenti di utile o di costo non indennizzabili.
- Nel quantificare l'arricchimento e l'impoverimento il giudice deve spiegare specificamente l'incidenza di costi, imposte e altri elementi riduttivi, non essendo sufficiente un'affermazione generica sull'esistenza di tali voci.
- La valutazione dell'eventuale lucro cessante del titolare impoverito è estranea alla determinazione dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., che riguarda solo il depauperamento subito e l'arricchimento correlato.
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