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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24247/2021 del 08/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2012 relativo a immobili di proprietà di una fondazione. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ma in appello la commissione regionale ha riformato la decisione, ritenendo non provato il diritto all'esenzione. La fondazione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, perché la CTR avrebbe escluso l'esenzione ritenendo insussistente il requisito oggettivo, pur non avendo escluso né il fine istituzionale né l'utilizzazione diretta degli immobili; secondo la ricorrente, la CTR avrebbe aggiunto un requisito non richiesto, affermando che l'uso degli immobili per riunioni decisionali e preparatorie dell'attività culturale non integrasse la destinazione esclusiva all'attività culturale; (2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione alla dedotta insufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché il ricorso non riproduceva la motivazione dell'atto né lo allegava.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la CTR si sia discostata dal consolidato orientamento secondo cui l'esenzione ICI/IMU per gli enti non commerciali presuppone l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore e la sua esclusiva destinazione alle attività agevolate, senza che sia richiesto un ulteriore scrutinio sulla conformazione concreta dell'uso interno dell'immobile oltre tali requisiti. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non ha trascritto né allegato l'avviso di accertamento censurato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992

    L'esenzione in materia di ICI/IMU per gli enti non commerciali opera solo in presenza della diretta utilizzazione dell'immobile da parte dell'ente possessore e della sua esclusiva destinazione ad attività agevolate; si tratta di norma agevolativa di stretta interpretazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente il ricorso per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 366 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione opera il principio di autosufficienza: la censura sulla motivazione dell'avviso di accertamento richiede la trascrizione dei passi rilevanti dell'atto, o comunque la sua specifica riproduzione nel ricorso.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 87, comma 1, lett. c), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    È richiamato quale parametro soggettivo dell'esenzione, nel senso che il soggetto beneficiario non deve avere come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Massime di principio

  • Le esenzioni tributarie previste per gli enti non commerciali costituiscono deroghe alla regola generale e sono di stretta interpretazione; non possono essere estese oltre i presupposti espressamente richiesti dalla legge.
  • Per l'esenzione degli immobili degli enti non commerciali è necessario verificare in concreto sia l'utilizzazione diretta del bene da parte dell'ente possessore sia la destinazione esclusiva dell'immobile ad attività rientranti tra quelle agevolate.
  • L'utilizzazione indiretta dell'immobile, anche se finalizzata a interessi pubblici o istituzionali, non è sufficiente a fondare il diritto all'esenzione.
  • Nel ricorso per cassazione che contesti la valutazione della motivazione di un avviso di accertamento, il principio di autosufficienza impone di riportare nel ricorso il contenuto dell'atto rilevante ai fini della censura, non essendo sufficiente un mero richiamo assertivo.
  • Se il giudice di merito introduce un requisito non previsto dalla disciplina dell'esenzione, la decisione è censurabile per violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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