Sentenza del 17/05/2019 n. 13329 - Corte di Cassazione
TRIBUTI - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Violazioni tributarie - Artt. 7 e 12 del d.lgs. n. 472 del 1992 - Recidiva e continuazione - Differenze - Recidiva - Obbligatorietà - Fondamento - Precedente accertamento giudiziale definitivo - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2003-2006 su un centro postale meccanizzato. P. s.p.a. sosteneva che l'immobile appartenesse alla categoria catastale E/3 e fosse quindi esente dall'ICI; il Comune lo aveva invece assoggettato a imposta sulla base della classificazione catastale definitiva in categoria D. La società contestava inoltre la motivazione degli avvisi, la sussistenza della colpa, l'applicazione della continuazione e della recidiva nelle sanzioni. Il Comune censurava, tra l'altro, l'applicazione della continuazione e la mancata considerazione della recidiva nella quantificazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le doglianze della società sulla motivazione degli avvisi e sull'errore scusabile: l'accertamento indicava gli elementi essenziali della pretesa e la società non aveva dimostrato un errore inevitabile o condizioni obiettive di incertezza normativa. È stata invece ritenuta fondata la censura relativa alla recidiva: essa può essere applicata soltanto se le precedenti violazioni della stessa indole sono state definitivamente accertate dal giudice tributario oppure sono divenute definitive per mancata impugnazione. Il giudice di merito non aveva verificato tale presupposto. La Corte ha inoltre confermato che la continuazione può operare per le violazioni anteriori alla constatazione, mentre la constatazione interrompe il beneficio per le violazioni successive. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinché verifichi la definitività delle precedenti violazioni e ridetermini le sanzioni applicando, se ne ricorrono i presupposti, sia recidiva sia continuazione. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 7, comma 3
La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli artt. 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento.
La recidiva tributaria richiede una precedente violazione della stessa indole divenuta definitiva per accertamento giudiziale o per mancata impugnazione. Dopo la modifica introdotta dal D.Lgs. n. 158 del 2015, la sua applicazione è obbligatoria quando ne ricorrono i presupposti.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12, commi 5 e 6
Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.
La continuazione consente il cumulo giuridico per violazioni della stessa indole commesse in più periodi d'imposta. La constatazione interrompe il beneficio per le violazioni successive, mentre quelle anteriori possono essere trattate unitariamente.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7
Prevede le ipotesi di esenzione dall'ICI. Nel caso concreto l'esenzione non è stata riconosciuta perché l'immobile era stato definitivamente classificato in categoria catastale D e non E/3.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5
Per applicare una sanzione tributaria è sufficiente una condotta cosciente e volontaria accompagnata da colpa, anche non intenzionale. Il contribuente deve provare l'assenza di colpa; la buona fede esclude la sanzione solo quando l'errore è inevitabile e non superabile con la normale diligenza.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 1
L'errore sul fatto può escludere la responsabilità sanzionatoria solo se non imputabile al contribuente. La semplice scelta di un'interpretazione fiscalmente favorevole non integra, di per sé, un errore scusabile.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1
L'avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarne efficacemente l'esistenza e l'importo. Non è necessario anticipare nell'avviso ogni valutazione propria della fase contenziosa.
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326
Per le sanzioni amministrative tributarie, la responsabilità è riferita alla persona giuridica nei casi previsti dalla riforma, senza necessità di individuare la persona fisica che materialmente ha commesso la violazione.
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
Ha modificato la disciplina della recidiva tributaria rendendone obbligatoria l'applicazione quando risultino integrati i presupposti normativi.
Massime di principio
- La recidiva tributaria non può essere fondata su una mera contestazione ancora sub iudice: occorre che la precedente violazione sia definitiva per sentenza passata in giudicato o per mancata impugnazione.
- Recidiva e continuazione hanno funzioni diverse e possono coesistere: la continuazione attenua il trattamento per la sostanziale unitarietà delle violazioni, mentre la recidiva aggrava la sanzione per la reiterazione dopo una precedente violazione definitivamente accertata.
- La constatazione di una violazione interrompe la continuazione per le condotte successive, ma non elimina la possibilità di applicare il cumulo giuridico alle violazioni anteriori.
- Un avviso tributario è motivato adeguatamente se indica soggetti, immobile, periodo, base imponibile e ragioni essenziali della pretesa, permettendo una difesa effettiva.
- La convinzione del contribuente di beneficiare di un'esenzione non esclude automaticamente le sanzioni: l'errore deve essere inevitabile, oggettivamente scusabile e dimostrato dal contribuente.
- Quando una classificazione catastale è divenuta definitiva, non è più possibile rimetterla in discussione indirettamente nel giudizio relativo all'imposta fondata su quella classificazione.
- Per una società, ai fini delle sanzioni tributarie applicabili alla persona giuridica, non è normalmente necessario identificare il dipendente o amministratore che ha materialmente posto in essere la condotta.
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