Cassazione Penale, Ordinanza n. 25882/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza di merito che ne aveva affermato la responsabilità per episodi criminosi in materia di stupefacenti. Il ricorrente ha contestato la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, sostenendo che gli elementi indiziari non fossero sufficienti a collegarlo all'attività di spaccio svolta sotto lo pseudonimo indicato nel procedimento. In particolare, il ricorso criticava l'uso, da parte dei giudici di merito, dell'intestazione a suo nome del recapito telefonico impiegato per l'attività illecita e dell'assenza di voltura della linea, oltre alla lettura delle chat acquisite, che secondo la Corte mostravano la programmazione della consegna della droga. Il ricorrente lamentava inoltre il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il mancato accesso alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero in larga parte reiterative dei motivi di appello e comunque dirette a ottenere una non consentita rivalutazione del fatto e del compendio probatorio, attività riservate al giudice di merito. Ha considerato congrua e immune da manifesta illogicità la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato gli indizi relativi all'intestazione del recapito telefonico, alla mancata voltura e alle chat che documentavano la programmazione della consegna della sostanza stupefacente. Ha inoltre ritenuto insindacabile in cassazione la valutazione di merito che aveva escluso sia l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. sia l'accesso alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto è stata ritenuta correttamente esclusa dai giudici di merito, con valutazione non sindacabile in cassazione se congruamente motivata.
In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del fatto o del materiale probatorio, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua, logica e non manifestamente illogica.
- La prova indiziaria può fondare l'affermazione di responsabilità quando gli elementi di fatto siano tra loro coerenti e consentano una inferenza logico-deduttiva affidabile circa la riferibilità della condotta all'imputato.
- L'intestazione di un recapito telefonico utilizzato per l'attività illecita, unitamente ad altri elementi convergenti, può costituire un indizio idoneo a collegare l'imputato all'azione criminosa anche se l'attività sia stata posta in essere sotto pseudonimo.
- Le censure che mirano a ottenere una rivalutazione dell'apprezzamento di merito sulla particolare tenuità del fatto o sull'accesso a pene sostitutive sono inammissibili in cassazione se la decisione di merito è adeguatamente motivata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.
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