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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30279/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo alla mancata registrazione di un'ordinanza di assegnazione di crediti emessa dal tribunale in una procedura di esecuzione mobiliare. Il contribuente aveva impugnato l'atto impositivo e aveva ottenuto un accoglimento solo parziale in primo grado; l'appello dell'Ufficio era stato poi rigettato dalla Commissione tributaria regionale. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva, in un solo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 8 e 57 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che l'ordinanza di assegnazione di crediti pignorati presso terzi, poiché comporterebbe un trasferimento della titolarità del credito, dovesse essere tassata con imposta proporzionale dello 0,50% e non con imposta fissa. Il contribuente resisteva eccependo l'inammissibilità del ricorso per la pretesa doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., oltre a difendere nel merito la decisione impugnata.

La decisione

La Corte ha prima disatteso l'eccezione di inammissibilità fondata sull'art. 348-ter c.p.c., osservando che il ricorso era proposto per violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. e non per vizio motivazionale ex n. 5. Nel merito, però, ha ritenuto infondato il motivo dell'Ufficio, richiamando un precedente conforme secondo cui l'ordinanza di assegnazione emessa nell'esecuzione mobiliare, quando definisce anche solo parzialmente il giudizio esecutivo, è soggetta a registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 8, lett. d), della Tariffa, parte I, d.P.R. n. 131/1986, perché non contiene una condanna al pagamento di somme né alla consegna di beni e costituisce atto volto alla mera attuazione del titolo esecutivo. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per dedurre la violazione e falsa applicazione di legge; la Corte rileva che, essendo stato dedotto un vizio di diritto e non un vizio motivazionale, non opera la preclusione della doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La Corte ne esclude l'applicazione al caso concreto, perché il ricorso non lamenta un vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma una violazione di legge.

  • artt. 6, 8 e 57 della Tariffa, parte I, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Le disposizioni sono richiamate dall'Ufficio per sostenere l'assoggettamento proporzionale dell'ordinanza di assegnazione; la Corte conferma invece l'assoggettamento in misura fissa dell'ordinanza che attua un titolo esecutivo e non contiene condanna al pagamento o alla consegna.

  • art. 8 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    L'ordinanza di assegnazione di crediti emessa nell'esecuzione mobiliare, se definisce anche parzialmente il giudizio esecutivo, rientra nella registrazione a tassa fissa di cui alla lettera d), non nella previsione proporzionale della lettera b).

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, occorre avere riguardo al contenuto del singolo provvedimento da registrare, poiché l'imposta di registro ha natura di imposta d'atto e ciascun provvedimento ha autonoma rilevanza impositiva.
  • L'ordinanza di assegnazione di crediti emessa dal giudice dell'esecuzione nell'ambito di un'esecuzione mobiliare, quando sia finalizzata alla mera attuazione del titolo esecutivo e non contenga una condanna al pagamento di somme o alla consegna di beni, è soggetta a registrazione in misura fissa.
  • La previsione di tassazione proporzionale per gli atti dell'autorità giudiziaria non si applica quando il provvedimento non decide una controversia di condanna ma si limita a regolare l'assegnazione esecutiva secondo il piano di riparto.
  • L'eccezione di inammissibilità fondata sulla doppia conforme non opera rispetto al ricorso per cassazione proposto per violazione o falsa applicazione di legge, ma solo nei limiti previsti per il vizio di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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