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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38208/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Nel procedimento a citazione diretta davanti al Tribunale di Salerno, il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale aveva rigettato la richiesta di applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p. avanzata dall'imputato, poi aveva ricevuto domanda di giudizio abbreviato non condizionato. Ritenendosi incompatibile, il giudice aveva dichiarato di astenersi, ma l'astensione non era stata autorizzata dal Presidente del Tribunale; l'imputato aveva quindi proposto istanza di ricusazione, respinta dalla Corte di appello di Salerno. Con il ricorso per cassazione si deduceva violazione dell'art. 34, comma 2, c.p.p., sostenendo che, per simmetria con quanto già affermato dalla Corte costituzionale per l'udienza preliminare, il giudice che abbia rigettato il patteggiamento non possa poi partecipare al giudizio abbreviato. In subordine, si sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p. nella parte in cui non prevede tale incompatibilità per il giudice dell'udienza predibattimentale, per asserita violazione degli artt. 3, 24, 101, 111 e 117 Cost. e dell'art. 6 CEDU.

La decisione

La Corte di cassazione non ha deciso nel merito sulla ricusazione, ma ha ritenuto il ricorso ammissibile e ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale che abbia rigettato la richiesta di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. Ha quindi disposto la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con notifiche e comunicazioni di legge.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 2, c.p.p.

    La disposizione sulle incompatibilità del giudice è letta in chiave di tutela della terzietà e imparzialità; la Corte ritiene non manifestamente infondata la questione di costituzionalità per la mancata previsione dell'incompatibilità del giudice predibattimentale che abbia rigettato il patteggiamento e poi debba celebrare il giudizio abbreviato.

  • art. 444 c.p.p.

    La richiesta di applicazione della pena concordata rigettata per ragioni di merito è il presupposto fattuale che, secondo il ricorrente e la Corte, può determinare incompatibilità del medesimo giudice a pronunciarsi successivamente sul giudizio abbreviato.

  • art. 554-bis c.p.p.

    Individua l'udienza di comparizione predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta, equiparata dalla Corte, quanto alla funzione valutativa, all'udienza preliminare.

  • art. 554-ter, comma 2, c.p.p.

    Prevede la richiesta di giudizio abbreviato davanti al giudice dell'udienza predibattimentale; la Corte valorizza tale passaggio come apertura di una fase diversa del procedimento.

  • art. 303, comma 1, lett. b-bis), c.p.p.

    È richiamato per evidenziare che l'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato determina una diversa fase procedimentale, con effetti anche sul decorso della custodia cautelare.

  • art. 3 Cost.

    Parametro di uguaglianza richiamato per denunciare l'irragionevole disparità di trattamento tra giudice dell'udienza preliminare e giudice predibattimentale.

  • art. 24, secondo comma, Cost.

    Evocato come parametro di tutela del diritto di difesa, ritenuto inciso dal rischio di giudice non imparziale.

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    Fondamento costituzionale della terzietà e imparzialità del giudice, posto a base della disciplina dell'incompatibilità.

  • art. 117 Cost.

    Parametro evocato in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 14 PIDCP.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    Richiamato come parametro europeo del diritto a un tribunale indipendente e imparziale.

  • art. 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici

    Richiamato quale ulteriore parametro internazionale di imparzialità del giudice.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    È richiamato solo per la sintesi dei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • L'incompatibilità endoprocessuale del giudice risponde alla esigenza di garantire terzietà e imparzialità, evitando che il medesimo giudice possa essere condizionato da precedenti valutazioni di merito sulla medesima res iudicanda.
  • Per configurare l'incompatibilità occorre che il giudice abbia compiuto una valutazione di merito su atti precedentemente svolti, in una fase diversa del procedimento, e non una mera conoscenza formale degli atti.
  • Il principio vale non solo per il giudizio dibattimentale, ma anche per i riti che comportano una decisione di merito, tra cui il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena su richiesta delle parti.
  • L'udienza di comparizione predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta presenta una funzione valutativa sostanzialmente simmetrica a quella dell'udienza preliminare; perciò, se il giudice ha rigettato il patteggiamento per ragioni di merito, la successiva celebrazione del giudizio abbreviato pone un problema di incompatibilità costituzionalmente rilevante.
  • La mancata previsione normativa di una specifica incompatibilità, a fronte di situazioni strutturalmente analoghe già coperte dalla disciplina e dalla giurisprudenza costituzionale, può integrare un vulnus al principio di uguaglianza e al diritto al giudice imparziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della prova

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