Cassazione Civile, Sentenza n. 22551/2022 del 18/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impiccava la rettifica della rendita catastale del parco eolico operata dall'Agenzia dopo procedura Docfa (l. 208/2015). Principale doglianza: le torri eoliche non dovevano essere valorizzate nella rendita perché costituirebbero impianti/macchinari funzionali al processo produttivo (esclusi dalla stima diretta ai sensi dell'art.1, comma 21, l.208/2015). Altri motivi: eccessiva valutazione del valore del terreno e delle fondazioni; inclusione sproporzionata di voci quali spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell'imprenditore; omissione di decisione sulla potenza attribuita agli aerogeneratori (6 invece di 8).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che la CTR abbia errato includendo le torri eoliche nella stima senza verificare se esse svolgano funzione essenziale e attiva nel processo di aerogenerazione (nel qual caso sarebbero escluse dalla rendita ai sensi dell'art.1, comma 21, l.208/2015). Ha cassato la sentenza limitatamente a questo profilo e ha rinviato alla CTR della Basilicata per nuovo esame, affinché accerti la reale funzionalità delle torri e, se del caso, ridetermini la rendita. Ha invece rigettato gli altri motivi (mancanza/insufficienza di motivazione, omessa pronuncia su voci di costo e sulla potenza degli aerogeneratori), ritenendoli infondati o inammissibili perché implicavano un nuovo esame di merito già compiuto in doppio grado.
Norme richiamate
art. 1, comma 21, legge 208/2015
"a decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."
La Corte interpreta la norma nel senso che la rilevanza catastale dipende dalla funzione: devono essere considerati immobili/elementi connessi che accrescono utilità, mentre sono esclusi dalla stima gli elementi che svolgono funzione impiantistica/macchinistica nel processo produttivo. Pertanto la mera stabile infissione al suolo non basta a qualificare una torre come costruzione imponibile; occorre verificare se la torre abbia funzione attiva ed essenziale nella produzione energetica.
art. 28, comma 2, Regolamento per la formazione del catasto edilizio (DPR 142/1949)
Richiamato dalla CTR e dall'Agenzia quale base normativa per il criterio della stima diretta e per l'uso del costo di ricostruzione a nuovo nella determinazione della rendita.
art. 10 R.D.L. 651/1939 (convertito)
Citato come norma storica richiamata dalla CTR in ordine ai poteri/criteri di stima catastale; usata per giustificare l'approccio estimativo adottato dall'Ufficio.
Circolare Agenzia del Territorio n.6 del 30/11/2012
Indicata come documento tecnico-metodologico utilizzato per determinare la rendita catastale delle unità a destinazione speciale/particolare; la Corte osserva che la circolare ha valore di prassi utilitaristica ma non può sovrastare il dettato legislativo sopravvenuto (l.208/2015).
Richiamato per il criterio dell'«immobilizzazione al suolo» quale elemento tecnico per valutare la natura immobiliare di strutture (torri), ma non determinante se l'elemento è funzionale al processo produttivo.
Norma di processo richiamata nelle censure relative alla presunta omessa pronuncia: la Corte ricorda che l'omessa statuizione si configura solo se l'atto fosse indispensabile; quando la decisione implica il rigetto della domanda la pronuncia può ritenersi implicita.
art. 360, co.1, n.3 e n.4 cod.proc.civ.
Norme di impugnazione innanzi alla Cassazione invocate dal ricorrente (vizi di motivazione e omessa pronuncia). La Corte ha accolto il vizio relativo alla interpretazione della normativa sostanziale (n.3) e rigettato gli altri (n.4) perché attinenti a valutazioni di merito o non integranti omessa pronuncia.
Massime di principio
- Per la determinazione della rendita catastale tramite stima diretta (immobili speciali/particolari) si devono considerare suolo, costruzioni e elementi strutturalmente connessi che accrescono utilità; tuttavia sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali al processo produttivo (art.1, co.21 l.208/2015).
- La valutazione se un elemento (es. torre eolica) sia 'costruzione' o 'impianto funzionale' dipende dalla sua funzione rispetto al processo produttivo: la stabile infissione al suolo non è di per sé sufficiente a qualificare l'elemento come imponibile.
- Il giudice del merito deve accertare concretamente e motivatamente se la torre svolge funzione attiva/essenziale nella generazione di energia (contrasto delle forze del vento, partecipazione al processo), perché tale accertamento determina l'inclusione o esclusione dalla stima.
- L'amministrazione può usare il criterio del costo di ricostruzione a nuovo e dati pubblici (progetti depositati, prezziari regionali, valore del diritto di superficie) per stimare la rendita; tali scelte sono sindacabili ma entro i limiti del giudizio di merito motivato.
- In cassazione non è consentito un libero riesame dei fatti e delle stime tecniche già valutate in doppio grado; i vizi di motivazione o omessa pronuncia sono rilevabili solo se impediscono la ricostruzione del percorso logico-giuridico decisorio.
- La prassi amministrativa che qualifica le torri come 'costruzioni' può essere contrastata dall'interpretazione normativa: la norma del 2015 prevale sulla prassi nella parte in cui esclude gli impianti funzionali dalla stima.
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