Cassazione Civile, Sentenza n. 8486/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso verteva sull'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto da Carnevale Maffè avverso la sentenza di primo grado che aveva condannato in solido alcuni amministratori per danno da perdita di bancali. Leonessa contestava la decisione della Corte d'appello di Milano che aveva ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di Carnevale Maffè (in parte introdotta con atto notificato lo stesso giorno dell'udienza) sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione e del precedente delle Sezioni Unite n. 24627/2007, nonché dell'interpretazione delle norme processuali (art. 334 e art. 343 c.p.c.) in materia di obbligazioni solidali.
La decisione
Il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso e alle atti del giudizio; la controparte ha accettato la rinuncia, per cui è stata pronunciata l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza pronuncia sulle spese. Nonostante l'estinzione, le Sezioni Unite hanno ritenuto di enunciare principi di diritto di particolare rilievo (ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.) in materia di impugnazione incidentale tardiva e obbligazioni solidali, confermando e chiarendo la portata del principio dell'interesse all'impugnazione.
Norme richiamate
«l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile... tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza» (massima delle SU 24627/2007 richiamata)
La Corte interpreta l'art. 334 come idoneo a legittimare l'impugnazione incidentale tardiva anche quando questa sia adesiva e diretta contro parte diversa dall'appellante principale, purché sussista un interesse concreto dell'impugnante derivante dall'impugnazione altrui (interesse all'impugnazione).
Disciplina le forme e i termini dell'appello incidentale; la Corte richiama il comma 2 per la possibilità di proporre appello incidentale nella prima udienza successiva all'impugnazione proposta da altra parte non principale, e indica che l'appello incidentale può essere tempestivo o tardivo secondo i termini previsti.
Rilevato come riferimento per i casi di integrazione del contraddittorio: l'art. 334 è applicabile anche a chi sia chiamato ad integrare il contraddittorio ex art. 331.
La pluralità di condanne in solido è inquadrata come causa scindibile ex art. 332; da ciò deriva che la sentenza produce pronunce distinte per ciascun coobbligato e che sussiste una specifica disciplina sulla impugnabilità e sugli effetti del giudicato reciproco.
Riferimento alla funzione dell'art. 334 come strumento volto a tutelare l'interesse ad evitare pregiudizi derivanti dall'impugnazione altrui; l'art. 100 è evocato per giustificare la tutela dell'interesse all'impugnazione.
Norma che consente l'estinzione del giudizio per rinunzia del ricorrente con accettazione della controparte; applicata per dichiarare estinto il giudizio di cassazione senza decidere sul merito.
Consente alla Corte di enunciare principi di diritto anche quando il ricorso è inammissibile o il giudizio è estinto; le Sezioni Unite hanno esercitato tale potere per dirimere la questione di massima rilevanza.
Richiamato nel ragionamento sulla eventuale preclusione alla riproposizione di un secondo appello: la consumazione del diritto d'impugnazione opera solo dopo la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del primo atto, non al mero decorso del termine.
Principio civile sulla solidarietà: la sentenza resa tra il creditore e un condebitore non ha effetto nei confronti degli altri condebitori che non abbiano partecipato, spiegando la scindibilità delle pronunce in caso di solidarietà.
Nel processo amministrativo è prevista espressamente la possibilità di impugnazione incidentale ai sensi dell'art. 334 c.p.c. anche per capi autonomi, richiamata a sostegno dell'interpretazione più ampia dell'istituto.
Massime di principio
- Nelle obbligazioni solidali 'ad interesse comune' (cause scindibili) l'impugnazione incidentale tardiva può essere ammessa anche quando sia adesiva e diretta contro una parte diversa dall'appellante principale, se dall'impugnazione altrui nasce un interesse concreto dell'impugnante (principio dell'interesse all'impugnazione).
- L'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo va valutata caso per caso: è necessaria una concreta possibilità che l'accoglimento dell'impugnazione principale o incidentale altrui modifichi l'assetto di interessi in modo da pregiudicare l'impugnante tardivo (es. rischio di perdita del diritto di regresso).
- La regola generale dell'art. 334 c.p.c. deve essere interpretata sistematicamente alla luce della scindibilità delle pronunce nelle azioni contro coobbligati solidali: la ratio è evitare la moltiplicazione di processi d'impugnazione e garantire una decisione uniforme sul rapporto comune.
- L'appello incidentale può essere introdotto nella 'prima udienza successiva' all'impugnazione che ha generato l'interesse; ove la parte proponga un atto autonomo rispettando i termini previsti (es. art. 343, comma 2), tale atto potrà valere quale impugnazione incidentale tardiva ammessa.
- La presentazione di un secondo atto di impugnazione da parte della stessa parte non è preclusa dal precedente atto viziato finché il giudice non abbia dichiarato formalmente l'inammissibilità o l'improcedibilità del primo (art. 358 c.p.c. e giurisprudenza consolidata).
- Anche quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, la Corte può enunciare principi di diritto di massima importanza ai fini della nomofilachia; pertanto le pronunce di principio restano utilizzabili come guida per casi analoghi.
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