Cassazione Penale, Sentenza n. 39150/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna esclusivamente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente applicata con il patteggiamento. Deduce quattro motivi: 1) errata applicazione dell'art. 222 cod. strada sostenendo che la revoca sarebbe prevista solo in caso di incidente con decesso o lesioni gravi; 2) mancata motivazione, affermando che le parti avevano concordato la sospensione e che, se il giudice dispone ex officio una sanzione più grave, è obbligatoria una motivazione rafforzata; 3) violazione del principio di proporzionalità e uguaglianza ex art. 3 Cost. alla luce della sentenza Corte Cost. n. 88/2019; 4) violazione di legge con riferimento all'art. 222 cod. strada alla luce della stessa sentenza costituzionale.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Motivi principali: il ricorrente ha confuso la disciplina dell'art. 222 cod. strada con quella dell'art. 186 cod. strada, che era invece il capo di imputazione posto a fondamento del patteggiamento; le due norme sono autonome, e la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 222 non incide sulla coerenza sistematica delle disposizioni in materia di revoca e sospensione attualmente vigenti. Sul punto della motivazione, la Corte richiama l'orientamento secondo cui le parti non possono vincolare la loro disponibilità sulle pene amministrative accessorie nel patteggiamento, per cui non era dovuta alcuna motivazione rafforzata. Conseguenze: ricorso inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina il patteggiamento; la Corte richiama che, dopo la modifica del 2022, le parti non possono determinare la disponibilita sulle pene amministrative accessorie, quindi la clausola che le modifichi deve considerarsi come non apposta
art. 186 cod. strada
Norma contestata nell'editto accusatorio; prevede sanzioni per guida in stato di ebbrezza e, nel caso aggravato (tra cui valore alcolemico elevato e sinistro causato), la revoca della patente come conseguenza obbligatoria; la Corte sottolinea l'autonomia di questa disciplina rispetto all'art. 222
art. 222 cod. strada
Norma sulle sanzioni per guida senza patente o altri profili connessi; il ricorrente aveva fatto riferimento a questa norma ma la Corte osserva che non è quella contestata e che la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale su tale norma non incide sull'applicazione dell'art. 186
art. 3 Cost.
Richiamato nella doglianza di violazione di uguaglianza e proporzionalità; la Corte ritiene manifestamente infondata la questione posto che la giurisprudenza ha già affermato l'autonomia normativa e la compatibilità dell'art. 186 con il principio di uguaglianza
Sentenza Corte Costituzionale n. 88/2019
Richiamata dal ricorrente per sostenere una disparità normativa; la Corte di legittimità osserva che la pronuncia sulla parziale illegittimità dell'art. 222 non ha modificato la disciplina dell'art. 186 e non ha inciso sulla coerenza sistematica delle norme relative a revoca e sospensione della patente
Giurisprudenza Sez. 4, Sent. n. 7950 del 11/02/2021
Citata come precedente che afferma l'autonomia tra art. 186 e art. 222 e respinge la rilevanza della pronuncia di illegittimità dell'art. 222 rispetto all'art. 186
Giurisprudenza Sez. 4, Sent. n. 48556 del 14/11/2023
Stabilisce l'orientamento secondo cui, nel patteggiamento, le clausole che determinano il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie devono considerarsi come non apposte, essendo l'applicazione di tali sanzioni non nella disponibilità delle parti
Massime di principio
- In caso di patteggiamento per guida in stato di ebbrezza vanno guardate le norme effettivamente contestate nell'editto accusatorio: se il capo di imputazione è l'art. 186, la disciplina dell'art. 186 prevale e va applicata indipendentemente da questioni riguardanti l'art. 222
- La revoca della patente prevista dall'art. 186, comma aggravato, per incidente causato con tassi alcolemici elevati (es. superiore a 1,5 g/l) è considerata obbligatoria secondo la giurisprudenza; le challenge fondate su una diversa interpretazione di altre norme possono essere manifestamente infondate
- Nel patteggiamento le parti non possono liberamente disporre delle sanzioni amministrative accessorie; pertanto il giudice può applicare ex officio l'accessorio previsto dalla legge e non è richiesto un'onere di motivazione 'rafforzata' per tale scelta secondo l'orientamento consolidato
- Prima di proporre ricorsi fondati su questioni di costituzionalità o di proporzionalità conviene verificare l'orientamento della Corte di legittimità e della Corte Costituzionale su autonomia e coerenza delle norme interessate, perché pronunce precedenti possono rendere il ricorso manifestamente infondato
- In fase difensiva, controllare esattamente l'imputazione formale (articolo del codice della strada indicato nell'editto) e valutare se le doglianze riguardano la norma effettivamente applicata; confondere articoli diversi espone a esiti negativi per manifesta infondatezza
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