Cassazione Penale, Sentenza n. 33541/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per il reato previsto dall'art. 73, c.5 d.P.R. n.309/1990. La difesa ha dedotto: (1) insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, lamentando che la perquisizione personale dell'indagata è risultata negativa e che gli elementi oggettivi rinvenuti (videosorveglianza, sostanza, bilancini) erano riconducibili agli occupanti dell'immobile, non all'indagata, la quale era presente come collaboratrice domestica; (2) mancata sussistenza delle esigenze cautelari e violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, senza specifica prognosi sul pericolo di inquinamento probatorio o fuga; (3) vizio di motivazione per mancata risposta alle deduzioni difensive, tra cui la testimonianza dell'occupante che dichiarò che l'indagata era lì per pulizie, l'esito negativo della perquisizione personale e la vetustà dei precedenti penali.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari, il controllo è limitato alla verifica della logicità e della conformità alle regole di diritto della motivazione e non al riesame degli elementi di fatto già valutati dal giudice del merito. Ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame che, sulla base della segnalazione di un 'via vai' di soggetti sospetti, del rinvenimento di bilancini e incarti in vista, della presenza di sostanza stupefacente e di un sistema di videosorveglianza, oltre alla circostanza che nell'abitazione erano presenti solo due donne di cui una dormiente, ha tratto una valutazione coerente circa i gravi indizi di partecipazione allo spaccio domiciliare. Anche le esigenze cautelari sono state ritenute adeguatamente motivate alla luce dell'attività di spaccio domiciliare e dei precedenti specifici dell'indagata. Sul punto della motivazione, la Corte ha osservato che non è necessario rispondere espressamente a ogni singola deduzione se la decisione mostra di aver considerato i fatti decisivi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Individua il reato per cui sono state disposte le misure cautelari (delitti correlati a sostanze stupefacenti). La Corte ne rileva la rilevanza per qualificare la gravità dell'ipotesi accusatoria che giustifica l'applicazione della misura.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Norma che disciplina il motivo di ricorso per cassazione relativo alla motivazione. La Corte ricorda il principio secondo cui il giudice dell'impugnazione non deve rispondere espressamente a tutte le osservazioni se la decisione dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi; pertanto la censura per mancata risposta è stata ritenuta infondata.
codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna al versamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte la applica per imporre il pagamento di 3.000 euro.
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato: la Corte di cassazione verifica la logicità e la conformità giuridica della motivazione, non può rimettere in discussione libremente la valutazione probatoria compiuta dal giudice del riesame.
- Elementi indiziari congiunti come segnalazioni di 'via vai' sospetto, rinvenimento in vista di bilancini/incarti e presenza di sistema di videosorveglianza, unitamente alla presenza nell'abitazione di poche persone e al ritrovamento di sostanze, possono costituire gravi indizi idonei a giustificare misure cautelari per spaccio domiciliare.
- L'esito negativo della perquisizione personale dell'indagata non esclude automaticamente l'esistenza di gravi indizi se altri elementi oggettivi suggeriscono la sua partecipazione; la difesa deve fornire elementi concreti e non solo deduzioni alternative.
- Le esigenze cautelari devono essere motivate in modo specifico, ma la motivazione può essere ritenuta adeguata quando mette in relazione la natura dell'illecito, le modalità (es. spaccio domestico) e la recidiva/precedenti dell'indagato per giustificare il rischio di reiterazione o di inquinamento probatorio.
- Il giudice non è tenuto a rispondere punto per punto a ogni osservazione difensiva se la decisione dimostra di avere considerato i fatti decisivi; le argomentazioni difensive vengono ritenute implicitamente esaminate e disattese se incompatibili con la motivazione esposta.
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