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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19387/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (danneggiato)

La controversia

La controversia nasce da una frana verificatasi in un terreno interessato da lavori di stabilizzazione del pendio. I soggetti danneggiati hanno convenuto in giudizio il progettista, il direttore dei lavori, le imprese esecutrici/fornitrici dei materiali e altri soggetti, chiedendo la condanna solidale al risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 1669 c.c. e, per altra domanda, 2050 c.c. o 2043 c.c. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello che aveva confermato la sua responsabilità e la liquidazione del danno, deducendo: 1) violazione degli artt. 1669, 2043 e 2055 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo di avere avuto un ruolo di mero consulente e non di progettista, con conseguente errata attribuzione della responsabilità; 2) ulteriore violazione degli stessi articoli per la mancata graduazione delle responsabilità tra i diversi convenuti e per l’errata valutazione delle risultanze della CTU; 3) violazione degli artt. 1669, 2043 e 2055 c.c. quanto alla liquidazione del danno, ritenuta dal ricorrente non sufficientemente specificata e comunque sproporzionata, con contestazioni anche sulla detraibilità dell’IVA e sulla mancata riduzione del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il controricorso dell’azienda casearia e quello di uno dei controricorrenti per tardività, nonché la memoria di quest’ultimo. Quanto ai primi due motivi, li ha dichiarati inammissibili perché non investivano la sentenza impugnata, ma altra precedente sentenza d’appello, ormai coperta da giudicato esterno. Quanto al terzo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e della CTU, estranea al giudizio di legittimità, e inoltre privo della necessaria specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    richiamato quale base della responsabilità per gravi difetti/dissesti dell'opera; nel caso concreto la censura del ricorrente è stata respinta o dichiarata inammissibile perché investiva profili di merito già coperti da giudicato o perché mirava a una nuova valutazione del materiale istruttorio

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come ulteriore titolo di responsabilità risarcitoria, ma le contestazioni sul suo corretto impiego sono state ritenute inammissibili o meramente di merito

  • art. 2050 c.c.

    richiamato nelle domande risarcitorie originarie per attività pericolosa, ma non oggetto centrale della decisione di legittimità

  • art. 2055 c.c.

    richiamato in relazione alla responsabilità solidale tra più soggetti, ma le censure sul punto sono state ritenute inammissibili

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il vizio di violazione di legge non può essere usato per contestare la mera ricostruzione della fattispecie concreta o la valutazione delle prove

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il motivo di omesso esame è stato evocato, ma le doglianze erano in realtà dirette a contestare l'apprezzamento del merito e delle risultanze tecniche

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il ricorso deve contenere censure specifiche e non può risolversi in una rivalutazione di merito; il motivo che non individua chiaramente la violazione di legge è inammissibile

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso deve indicare specificamente atti e documenti posti a fondamento delle censure, con puntuale localizzazione nel processo; in difetto il motivo è inammissibile

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    fissa il termine per notificare il controricorso; il suo superamento rende tardivi e quindi inammissibili i controricorsi

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo formalmente rubricato come violazione di legge è inammissibile quando, in concreto, tende a contestare la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La censura per omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione della consulenza tecnica d'ufficio o del materiale istruttorio.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico: il ricorrente deve indicare gli atti e i documenti rilevanti e la loro esatta collocazione processuale; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
  • Le questioni già decise con sentenza passata in giudicato esterno non possono essere riproposte nel giudizio di legittimità contro altra decisione che ne presuppone la definitività.
  • La responsabilità solidale e la liquidazione del danno in materia di dissesto o frana non possono essere ridiscusse in cassazione attraverso censure meramente fattuali o perizia alternativa rispetto a quella accolta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità da cose e animali
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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