Cassazione Civile, Ordinanza n. 31644/2023 del 14/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società aveva proposto opposizione a un atto di precetto notificatole per il pagamento di una somma dovuta in forza di una precedente ordinanza giudiziale. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione e condannato la società alle spese, poi confermate in appello. In cassazione la società ha dedotto tre censure: (1) violazione dell’art. 306 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente considerato irrituale la rinuncia all’opposizione perché non depositata telematicamente prima dell’udienza, nonostante la notifica alla controparte e l’accettazione da parte del difensore antistatario; (2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la Corte ignorato la distrazione delle spese di primo grado e la pretesa costituzione in appello dei difensori della controparte in proprio e non quali difensori della parte; (3) violazione del D.M. n. 55/2014 e degli artt. 91-92 c.p.c., lamentando che il valore della causa d’appello fosse stato erroneamente determinato e che, di conseguenza, fosse stato applicato uno scaglione tariffario non corretto per la liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha chiarito che la Corte d’appello non aveva affatto ritenuto irrituale la rinuncia agli atti del giudizio in sé, ma aveva considerato legittima la decisione del giudice di merito di non esentare la società dalle spese, poiché la sola notifica della rinuncia alla controparte, senza deposito effettivo nelle forme richieste prima della scadenza del termine per la costituzione del convenuto, non era sufficiente a rendere superflua la partecipazione della controparte stessa. Il primo motivo è stato ritenuto anche non autosufficiente perché fondato su circostanze processuali non desumibili dalla sentenza impugnata e non adeguatamente documentate. Il secondo motivo è stato respinto perché la Corte territoriale aveva in realtà preso in considerazione la distrazione delle spese e la posizione dei difensori, mentre la dedotta costituzione in proprio dei legali non risultava dagli atti richiamati. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva indicato con precisione i dati necessari a verificare l’asserito errore di liquidazione delle spese e, inoltre, non aveva censurato la ratio della decisione di merito secondo cui il valore della causa va riferito all’intera somma precettata quando si insiste sull’accoglimento dell’opposizione. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, per mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La rinuncia agli atti del giudizio, per rilevare ai fini processuali e incidere sulla regolazione delle spese, deve essere effettivamente portata a conoscenza del giudice nelle forme richieste; la sola notifica alla controparte non basta a escludere la necessità della sua partecipazione al processo prima della scadenza del termine di costituzione.
La controparte non può essere esposta al rischio di decadenze per costituzione tardiva confidando in una rinuncia non ancora formalmente depositata ed effettiva.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, non una ricostruzione non corrispondente a quella effettivamente adottata dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo effettivamente discusso e non esaminato; non può risolversi nella richiesta di nuova valutazione di fatti o documenti non specificamente localizzati.
La doglianza sulla liquidazione dei compensi deve indicare con precisione il parametro violato, lo scaglione applicabile e i dati necessari a verificare l’asserito errore di quantificazione.
La regolazione delle spese segue la soccombenza e la valutazione del giudice di merito, non essendo automaticamente esclusa dalla mera notifica di una rinuncia non formalmente perfezionata.
Il valore della causa di opposizione a precetto va individuato con riferimento all’ammontare dell’intera somma precettata, non al solo importo concretamente contestato se l’opponente insiste sull’accoglimento dell’opposizione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a precetto, la semplice notifica di una rinuncia agli atti alla controparte non è sufficiente, da sola, a far ritenere superflua la costituzione del creditore: occorre che la rinuncia sia depositata ed effettivamente conoscibile nel processo prima della scadenza del termine per la costituzione, così da evitare che la controparte sopporti il rischio di decadenze inutilmente.
- La censura per violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata o se introduce una ricostruzione fattuale non desumibile dalla decisione e non adeguatamente documentata in cassazione.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’allegazione di un fatto storico decisivo, specificamente individuato e discusso tra le parti, la cui omissione emerga chiaramente dalla sentenza; non è sufficiente contestare genericamente la valutazione delle prove o dei fatti.
- In tema di liquidazione delle spese, la doglianza sulla violazione dei parametri tariffari deve essere specifica: occorre indicare il valore della causa, lo scaglione ritenuto corretto e la disposizione asseritamente disapplicata o mal applicata.
- Nel giudizio di opposizione a precetto, quando l’opponente continua a chiedere l’accoglimento dell’opposizione, il valore della causa resta riferibile all’intero importo intimato nel precetto, con conseguenze sulla determinazione del valore ai fini delle spese.
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