Cassazione Penale, Sentenza n. 12738/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di riesame, che aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari con dispositivo elettronico. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione circa la configurabilità del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione/traffico di stupefacenti) e contestava la sussistenza delle esigenze cautelari
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il ricorrente, tramite difensore munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso dopo che, con ordinanza del GIP del Tribunale di Reggio Calabria del 14/08/2024, la misura cautelare era stata ulteriormente attenuata sostituendola con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per tale sopravvenuta perdita di interesse il Collegio ha dichiarato l'inammissibilità e ha escluso l'imposizione delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, aderendo al principio maggioritario secondo cui la sopravvenuta carenza d'interesse non integra ipotesi di soccombenza e non comporta conseguenze sfavorevoli ex art. 616 c.p.p. (richiamata ampia giurisprudenza di legittimità)
Norme richiamate
Norma sulla disciplina degli illeciti di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti; nel ricorso il ricorrente contestava la configurabilità di tale reato rispetto ai fatti alla base della misura cautelare
Richiamato per escludere che la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse comporti per il ricorrente conseguenze sfavorevoli (spese processuali o sanzione a favore della Cassa delle ammende)
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. e varie Sezioni)
Sez. U., n. 12603 del 24/11/2015; Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011; Sez. 5, n. 35829 del 25/9/2925 (non mass.) e altre
La nozione di "carenza d'interesse sopraggiunta" si verifica quando, al momento della decisione, l'interesse all'impugnazione è venuto meno per mutata situazione di fatto o di diritto (es. sopravvenuta sostituzione/estinzione della misura), assorbendo la finalità dell'impugnazione; in tali ipotesi l'inammissibilità non equivale a soccombenza e non giustifica condanna alle spese o alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Se la misura cautelare impugnata viene sopravanzata o sostituita con un provvedimento che soddisfa le ragioni dell'impugnante (es. attenuazione della misura fino alla sua eliminazione), il ricorso può risultare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse, quando deriva da fatto non imputabile al ricorrente, di norma non comporta condanna alle spese processuali né applicazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- Per conservare l'interesse all'impugnazione il ricorrente deve valutare tempestivamente le modifiche del provvedimento cautelare: se la modifica sopravvenuta soddisfa l'obiettivo dell'impugnazione, proseguire può essere inutile e portare a inammissibilità.
- Il giudice della legittimità verifica la permanenza dell'interesse al momento della decisione; la perdita di interesse va accertata concretamente e può essere dichiarata anche d'ufficio.
- In presenza di dubbio sulla natura della sopravvenuta modifica (se imputabile al ricorrente o meno), è utile documentare le ragioni della prosecuzione o della rinuncia per evitare conseguenze processuali indesiderate.
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