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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12731/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 22/10/2024 per manifesta illogicità e carenza della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.: si deduceva il mancato confronto con le doglianze difensive, un giudizio di pericolosità formulato in epoca anticipata rispetto al momento di esecuzione dell'espulsione, l'assenza di valutazione della pericolosità attuale e la doglianza che lo stato di irregolarità sul territorio non possa costituire di per sé elemento sufficiente per la prognosi di pericolosità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse adeguatamente motivato la persistenza della pericolosità sociale del ricorrente, richiamando elementi concordanti quali lo stato di irregolare presenza in Italia, l'uso di alias, la pluralità di denunce e procedimenti, i numerosi provvedimenti di espulsione non eseguiti e l'applicazione di una nuova misura cautelare. La Corte ha altresì precisato che lo stato di irregolarità non costituisce di per sé indice di pericolosità, salvo che determini l'impossibilità di procurarsi mezzi leciti di sussistenza.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    Consente il ricorso per carenza o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione impugnata fosse però sufficientemente istruttiva e congrua rispetto alle doglianze del ricorrente.

  • art. 235 c.p.

    Regola la misura di sicurezza facoltativa dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato; la pericolosità rilevante ai fini dell'espulsione è il pericolo di commissione di nuovi reati e richiede valutazione della personalità e della capacità criminale.

  • art. 133 c.p.

    Fornisce gli indici (primo e secondo comma) per la valutazione della pericolosità sociale che devono essere considerati globalmente dal giudice nel pronunciarsi sulla misura di sicurezza.

  • art. 203 c.p.

    Il concetto di pericolosità sociale va desunto dalle circostanze indicate dall'art. 133 c.p.; non va confusa con l'attualità della commissione di nuovi reati, ma richiede una prognosi basata sulla personalità e sulla capacità criminale.

Massime di principio

  • La pericolosità sociale rilevante per l'applicazione di misure di sicurezza deve essere valutata dal giudice al momento in cui la misura è eseguita, non solo al tempo del fatto.
  • La valutazione della pericolosità richiede una considerazione globale degli indici di cui all'art. 133 c.p., comprensiva dei fatti successivi e del comportamento tenuto durante l'espiazione della pena (relazioni comportamentali, benefici concessi, ecc.).
  • Lo stato di irregolare presenza sul territorio non è di per sé sufficiente a fondare una prognosi negativa; assume rilievo se è causa dell'impossibilità di procurarsi mezzi leciti di sussistenza e quindi favorisce il rischio di ulteriore criminalità.
  • Per l'espulsione come misura di sicurezza è necessario dimostrare il pericolo concreto di commissione di nuovi reati, avvalendosi anche di elementi sulla personalità e su eventuali problemi psichiatrici o sulla capacità criminale.
  • Il giudice ha l'onere di motivare il proprio giudizio in modo specifico e confrontandosi con le doglianze difensive; motivazioni generiche e mere enunciazioni di precedenti non sono sufficienti, salvo che emergano elementi concordanti e attuali che giustifichino la prognosi.
  • La ricorrenza di alias, procedimenti multipli, provvedimenti di espulsione non eseguiti e l'applicazione di nuove misure cautelari possono costituire elementi sintomatici della persistenza della pericolosità sociale se valutati nel loro insieme.

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