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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26942/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Lanusei per concorso in truffa aggravata, relativa a condotte del 4, 6 e 10 ottobre 2017, in danno della persona offesa indicata in sentenza. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge per asserito travisamento del motivo di gravame, sostenendo che il tribunale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale, da radicarsi nel luogo di incasso dei vaglia postali; 2) vizio di motivazione sulla responsabilità, perché i giudici di merito avrebbero considerato solo la riscossione di uno dei vaglia, mentre l'altro sarebbe stato incassato da soggetti diversi dall'imputato; 3) omessa decisione sulla sospensione condizionale della pena; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 5) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con memoria difensiva sono stati ribaditi i rilievi sull'illogicità della motivazione, soprattutto quanto agli incassi dei vaglia postali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto tardiva la deduzione dell'incompetenza territoriale; ha considerato inammissibili le censure che, sotto la veste di vizio motivazionale, miravano a una diversa lettura del materiale probatorio e a una rivalutazione del merito; ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla sospensione condizionale perché il beneficio non era concedibile per legge in ragione delle pregresse condanne dell'imputato; ha ritenuto manifestamente infondati i motivi sulle attenuanti generiche e sulla particolare tenuità del fatto, osservando che la Corte territoriale aveva fornito motivazione adeguata e che il rilevante danno cagionato alla persona offesa escludeva il giudizio di particolare tenuità. L'imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La censura ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. non può essere usata per dedurre tardivamente questioni sulla competenza territoriale, se non ricorrono le condizioni processuali richiamate dalla difesa.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    In cassazione sono deducibili solo la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali; non sono ammissibili doglianze che sollecitino una diversa valutazione delle prove o contestino la persuasività della motivazione.

  • art. 24, comma 1, c.p.p.

    La questione di incompetenza territoriale non era più deducibile perché prospettata tardivamente e fuori dalle condizioni richiamate dalla norma.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è esclusa quando l'entità del danno cagionato è cospicua e non consente di ritenere l'offesa tenue.

Massime di principio

  • La deduzione dell'incompetenza territoriale deve rispettare i tempi e le modalità previste dal codice; se proposta tardivamente, è inammissibile.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio; la Corte di cassazione interviene solo per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
  • La doglianza relativa alla sospensione condizionale della pena è inammissibile quando il beneficio non è concedibile per legge in ragione della posizione soggettiva dell'imputato, rendendo irrilevante l'eventuale omessa pronuncia del giudice di merito.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa.
  • La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando il danno arrecato è apprezzabile e incompatibile con un giudizio di modesta offensività.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioniRiti alternativi
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiOnere della provaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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