Cassazione Penale, Sentenza n. 5689/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha respinto il reclamo contro la proroga del regime detentivo speciale (art. 41-bis), denunciando omessa e insufficiente motivazione. In particolare la difesa contestava il diniego del Tribunale di acquisire atti istruttori richiesti (indagini recenti sulle organizzazioni criminali di riferimento, documentazione sui procedimenti pendenti, elementi relativi al tenore di vita del nucleo familiare) e la formulazione, ritenuta apodittica, della valutazione sul pericolo di ripresa di contatti con il sodalizio senza specificare soggetti o contesti con cui ciò potrebbe avvenire.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per insufficienza di fondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse svolto una verifica di merito sulla sussistenza dei presupposti per la proroga del 41-bis e avesse adeguatamente motivato il proprio giudizio indicando elementi probatori: l'attuale operatività del clan di riferimento (alleanza storica con il clan Santapaola), la sproporzione tra tenore di vita del nucleo familiare e redditi leciti, il ruolo preminente del Ruggeri nel sodalizio (coinvolgimento in otto omicidi e altri reati), l'assenza di collaborazione o formale dissociazione e condotte non regolari in carcere (compreso uso della corrispondenza per ottenere informazioni sul clan). Tali elementi giustificano la probabilità che il detenuto tenti di mantenere o riprendere collegamenti; l'assenza di acquisizioni ulteriore non ha reso la motivazione apparente o assente. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 41-bis ordinamento penitenziario
"elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con l'associazione"; prorogabile se "risulta che la capacità di mantenere collegamenti non è venuta meno"
La norma autorizza il regime detentivo differenziato quando sussistono elementi che fanno ritenere la possibilità di collegamenti con la criminalità organizzata; la proroga è legittima se persistono ragioni di probabilità che il detenuto possa mantenere contatti. Il Tribunale di sorveglianza verifica sia la sussistenza delle circostanze indicate sia la probabilità del mantenimento di collegamenti, con valutazione di merito.
Richiede motivazione idonea e non meramente apparente per i provvedimenti decisionali; la censura difensiva per omessa motivazione è sindacabile in cassazione se la motivazione è effettivamente assente o apparente.
Consente alla Corte di cassazione, in caso di rigetto del ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali; applicata per addebitare al ricorrente le spese.
Massime di principio
- Il Tribunale di sorveglianza, nel reclamo avverso provvedimenti 41-bis, esercita una cognizione anche di merito: non è limitato a un controllo formale della motivazione ministeriale ma valuta le circostanze che giustificano la misura.
- Non è necessario provare l'attuale partecipazione attiva al sodalizio per escludere la proroga; è sufficiente che sussistano elementi che rendano probabile la capacità o la volontà del detenuto di mantenere o riprendere collegamenti con la criminalità organizzata.
- Indicatori rilevanti per la sussistenza del rischio di collegamenti comprendono: ruolo pregresso nel sodalizio (gravità e numero dei reati), sproporzione tra tenore di vita familiare e redditi leciti, assenza di dissociazione o collaborazione, comportamenti intra-murari e tentativi di comunicazione con esterni che possono essere funzionali al sodalizio.
- Il diniego di acquisire nuovi atti istruttori da parte del Tribunale non è automaticamente vizio se il provvedimento impugnato contiene elementi probatori sufficienti a motivare la valutazione; tuttavia, se le richieste difensive indicano elementi concreti capaci di incidere sulla valutazione di probabilità, il Tribunale dovrebbe valutare la loro acquisizione.
- Per opponersi efficacemente a una proroga 41-bis la difesa dovrebbe proporre prove concrete di dissociazione, modifiche soggettive (es. collaborazione), o elementi che spieghino la sproporzione economica, e richiedere acquisizioni mirate e circostanziate anziché generiche istanze istruttorie.
- La Corte di cassazione interviene solo per motivazione assente o apparente; se la motivazione è articolata e si fonda su dati probatori espliciti, il ricorso per cassazione è destinato al rigetto.
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