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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22418/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del GIP che ha rigettato l'opposizione avverso il decreto del PM che aveva respinto istanze di dissequestro/restituzione di dispositivi informatici. Le censure principali riguardano: (i) la presunta eccedenza del sequestro rispetto al mandato del decreto di perquisizione (modalità di acquisizione dei dati, richiesta di esame sul posto e copia forense), (ii) la mancata convalida del sequestro della Polizia Giudiziaria nei termini di legge secondo l'art. 355 c.p.p., con conseguente dichiarata inefficacia del sequestro e obbligo di restituzione, (iii) il GIP non avrebbe adeguatamente motivato e non avrebbe affrontato le questioni sollevate dall'opposizione sulla natura e modalità del sequestro.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte delle questioni sollevate attengano alla legittimità del provvedimento genetico (competenza esclusiva del tribunale del riesame) e non possano essere rimesse al GIP in sede di opposizione ex art. 263 c.p.p., salvo il caso specifico di mancata convalida entro 48 ore da parte del PM per i sequestri di iniziativa della PG, fatto non dimostrato nel modo rilevante per consentire l'intervento in questa sede. La Corte ha altresì confermato che il Tribunale del riesame si era già pronunciato sulle modalità del sequestro e ne aveva ritenuto la proporzionalità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 263 cod. proc. pen.

    Disciplina l'opposizione al decreto del PM che rigetta richieste di restituzione; in sede di opposizione il GIP può pronunciarsi solo sulla necessitaà o opportunità del mantenimento del vincolo e non sulla legittimità del provvedimento genetico, salvo il caso di mancata convalida ex art. 355 nei termini per i sequestri di iniziativa della PG.

  • art. 355 cod. proc. pen.

    Regola la convalida del sequestro eseguito dalla PG: la mancata convalida nel termine perentorio (48 ore) determina l'inefficacia del sequestro. Se sussiste tale ipotesi, il rimedio è proponibile con opposizione avanti al GIP ai sensi dell'art. 263, comma 5.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; la Corte lo ha applicato per le spese del procedimento di cassazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso in cassazione; usata per la formulazione riassuntiva dei motivi dedotti.

  • art. 378 cod. pen.

    Norma penale relativa al reato per cui l'indagato era sottoposto ad indagine (divulgazione di atti della Commissione parlamentare); citata nel contesto del procedimento ma non oggetto dell'impugnazione sulla vicenda cautelare.

Massime di principio

  • In sede di opposizione ai provvedimenti del PM ai sensi dell'art. 263 c.p.p. il GIP non può sindacare la legittimità del provvedimento genetico: tale sindacato spetta al tribunale del riesame.
  • Le questioni che riguardano la regolarità della convalida del sequestro da parte del PM (ad es. mancata convalida entro 48 ore per il sequestro eseguito dalla PG) possono invece giustificare l'opposizione avanti al GIP ai sensi dell'art. 263, comma 5; è quindi importante documentare puntualmente il mancato rispetto del termine se si intende ottenere restituzione per inefficacia.
  • Quando vi è un ampio numero di dispositivi e grande mole di dati informatici, è ritenuto legittimo sequestrare i dispositivi per consentire successivamente l'estrazione, l'analisi forense e lo scarto di materiale non pertinente; ciò può giustificare il sequestro iniziale e la successiva selezione.
  • Se si contesta l'eccesso del sequestro rispetto al decreto di perquisizione, il ricorrente deve utilizzare il rimedio competente (riesame) e non tentare di riformulare surrettiziamente la stessa questione in sede di opposizione quando ciò sia stato già valutato dal Tribunale del riesame.
  • Per ottenere restituzioni parziali (file, cartelle, codici) è opportuno prima richiedere al PM e, se necessario, al riesame seguendo i termini e le modalità procedurali, anche concordando le modalità tecniche di estrazione per tutelare l'integrità della prova informatica.
  • In casi dubbi circa la tempestività delle impugnazioni, è consigliabile agire rapidamente e documentare le istanze interlocutorie (richieste di restituzione, istanze di incidente probatorio) per non precludere i rimedi disponibili.

Testo integrale

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