Cassazione Penale, Sentenza n. 33610/2022 del 13/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato il riesame della custodia in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.). I motivi principali sono: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 407 c.p.p. per presunta inutilizzabilità di atti investigativi successivi a indagini pregresse e contestazione di duplicazione o reiterazione di indagini già valutate (cd. giudicato cautelare); 2) carenze e illogicità della motivazione del Tribunale nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in particolare l'assunto che la partecipazione al clan perdurasse oltre il 2011 fino al 2020, nonostante molti elementi richiamati risultino riferiti al periodo 2009-2011 o siano stati sconfessati in altri provvedimenti; 3) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. per mancato rispetto del requisito di attualità delle esigenze cautelari (i fatti più recenti sarebbero risalenti al 2011), oltre alla omissione di una valutazione documentale prodotta dalla difesa sulla capacità reddituale lecita del ricorrente. La difesa ne chiede l'accoglimento e la revoca della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il procedimento al Tribunale di Napoli per nuovo esame. La Corte ha censurato gravi aporie argomentative dell'ordinanza di riesame: il Tribunale non ha adeguatamente spiegato quali elementi fossero realmente nuovi rispetto alla precedente ordinanza annullata (giudicato cautelare), non ha distinto in modo chiaro le risultanze già valutate da quelle nuove, non ha confrontato e confutato analiticamente le valutazioni divergenti di altri giudici (es. decisioni del GUP e del Tribunale di Firenze) e ha fornito una motivazione generica rispetto alla persistenza della partecipazione al clan oltre il 2011. La decisione è quindi di annullamento con rinvio per un riesame che colmi le carenze motivazionali e chiarisca la sussistenza di gravi indizi e delle esigenze cautelari attuali.
Norme richiamate
Viene contestata la partecipazione all'associazione mafiosa; la Corte richiama la necessità che gli indizi siano specifici e valutati in relazione a un arco temporale pertinente per fondare la misura cautelare
Rilevanza dell'eccezione di inutilizzabilità degli atti acquisiti dopo la scadenza dei termini delle indagini: la Corte conferma che atti acquisiti in procedimenti diversi possono essere utilizzati se provengono da indagini 'aliunde' e da fatti oggettivamente e soggettivamente diversi, ma richiede che il giudice motivi chiaramente la novità degli elementi rispetto al giudicato cautelare
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Richiesto il requisito di attualità delle esigenze cautelari; la Corte sottolinea che il Tribunale deve motivare concretamente la persistenza di esigenze cautelari attuali, non limitandosi a riferimenti generici a fatti passati
Riferimento agli obblighi di motivazione e alla valutazione della gravità indiziaria; la Corte ha rilevato carenze logiche nella motivazione del Tribunale
art. 7 legge 7 marzo 1991 n. 203 (ora art. 416bis, comma 1, cod. pen.)
Norma relativa all'aggravante per finalità di agevolazione mafiosa; la Corte prende atto che in altri procedimenti tale aggravante è stata esclusa e rimarca la necessità di confrontare e motivare detta circostanza
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Librato e pronunce successive)
Richiamato il principio sul carattere preclusivo del 'giudicato cautelare' limitato allo stato degli atti: le questioni cautelari già decise non possono essere riaperte salvo che emergano elementi nuovi. La Corte qui chiede al giudice di spiegare bene quale sia il quid novi che giustifica la rivalutazione
Massime di principio
- Quando si impugna una misura cautelare basata su elementi provenienti da procedimenti diversi, il giudice deve motivare esplicitamente che tali elementi sono 'novità' rispetto a precedenti valutazioni cautelari e non mera reiterazione di prove già valutate
- Gli atti acquisiti dopo la scadenza dei termini delle indagini possono essere utilizzati se provengono da indagini 'aliunde' o da procedimenti diversi e riguardano fatti obiettivamente e soggettivamente distinti; tuttavia il collegamento logico tra quelle risultanze e la sussistenza della misura cautelare deve essere chiaramente illustrato
- Il giudicato cautelare ha efficacia preclusiva limitata: non è vietato riaprire questioni già esaminate solo se emergono elementi nuovi e specifici; il giudice che supera la preclusione deve indicare con precisione quali sono gli elementi nuovi e come influiscono sul quadro indiziario
- Per fondare la custodia in carcere occorrono gravi indizi attuali e congrua motivazione sulle esigenze cautelari attuali; indizi riferiti esclusivamente a fatti remoti (es. oltre dieci anni prima) non sono di per sé sufficienti senza argomentazioni sulla persistenza del pericolo o della partecipazione
- Il giudice deve affrontare e confutare esplicitamente valutazioni contrastanti rese da altri magistrati o organi giudicanti su medesime risultanze investigative, non limitandosi a richiamarle genericamente
- Le dichiarazioni di collaboratori, le intercettazioni e i riscontri documentali devono essere contestualizzati temporalmente e connessi logicamente all'ipotesi di reato contestata; la generica richiamazione di contributi dichiarativi non supplisce a una motivazione analitica
- In sede difensiva, è rilevante segnalare e documentare fonti lecite di reddito e ogni elemento che possa escludere la disponibilità esclusiva di risorse delittuose, perché il Tribunale deve valutare anche l'esistenza di alternative spiegazioni alle fonti di patrimonio o disponibilità economiche
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