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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13372/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione (ai sensi dell'art. 671 c.p.p.) tra reati già giudicati separatamente (sentenze della Corte di appello di Caltanissetta del 17/12/1997 e della Corte di Assise d'appello di Palermo del 29/7/2000, unificate con altri provvedimenti) e la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 9/7/2019 (irrevocabile il 4/6/2021). La domanda d'incidente di esecuzione è stata dichiarata inammissibile dal giudice dell'esecuzione perché ritenuta mera riproposizione di istanza già rigettata. Trubia ha dedotto come novità determinante le dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria Salvatore Giugno il 9/6/2019 (allegate), secondo cui il ricorrente avrebbe continuato a militare nella consorteria mafiosa gelese sin dai primi anni '90 senza soluzione di continuità; a fronte di ciò censura l'omessa valutazione di tale elemento nuovo e la conseguente violazione di legge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui la richiesta costituiva mera riproposizione di una istanza già rigettata e priva del carattere di novità. La Corte ha confermato che le dichiarazioni testimoniali citate non costituiscono "novum" autonomamente valutabile se erano già parte del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito; la preclusione del cosiddetto "giudicato esecutivo" opera sulle questioni dedotte ed effettivamente decise e non impedisce invece l'ammissione di istanze fondate su fatti o ragioni giuridiche effettivamente nuovi. La Corte ha inoltre confermato i rilievi della giurisdizione di merito circa la diversa natura e autonomia del gruppo criminosegnalato rispetto alle organizzazioni mafiose tradizionali e la significativa frattura temporale tra le condotte. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base procedurale per la richiesta di riconoscimento della continuazione; la Corte osserva che tale richiesta in sede esecutiva è ammessa purché non costituisca mera riproposizione di istanza già decisa.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Principio generale del limitato effetto preclusivo del giudicato di cognizione, applicato in via analogica anche alla esecuzione per spiegare i limiti della preclusione delle questioni già decise.

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata come norma di contrasto alla riproposizione delle medesime questioni in sede esecutiva: la riproposizione è preclusa quando la precedente decisione fosse impugnabile senza esito o non sia stata impugnata.

  • Sez. U., n. 18288 del 21/01/2010 (Beschi)

    Giurisprudenza di riferimento che chiarisce la nozione di "preclusione"/"giudicato esecutivo": la riproposizione in esecuzione è vietata se si basa sui "medesimi elementi"; occorre valutare concretamente se la nuova istanza presenti elementi di fatto o diritto diversi tali da superare la preclusione.

  • art. 416-bis c.p.; art. 629 c.p.; art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norme sui reati sostanziali che definiscono gli illeciti al centro delle sentenze considerate: la Corte ha usato la delimitazione temporale e materiale di tali reati per valutare l'eventuale continuità e l'autonomia dei sodalizi.

  • Corte cost., n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla responsabilità per impugnazioni irrituali e alla possibilità di sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende; la Corte di Cassazione ha applicato tale principio condannando l'istante a una somma per l'irritualità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In sede di esecuzione la richiesta di riconoscimento della continuazione è ammissibile solo se fondata su fatti o ragioni giuridiche effettivamente nuovi rispetto a quanto già deciso; mere riproposizioni sono inammissibili.
  • La preclusione dell'"effetto giudicato" in ambito esecutivo copre le questioni "dedotte ed effettivamente decise" e non le questioni meramente proponibili o deducibili ma non affrontate in precedenza.
  • Il richiedente ha l'onere di allegare elementi nuovi e verificabili (fatti cronologicamente sopravvenuti o preesistenti non valutati) che giustifichino una nuova valutazione; singole deposizioni già valutate nella cognizione non costituiscono in sé novità.
  • Il giudice dell'esecuzione deve comparare la nuova istanza con la precedente per accertare se il petitum si fondi su presupposti di fatto o di diritto diversi e, in caso affermativo, ammetterla; in assenza di tale diversità l'istanza va respinta come ripetitiva.
  • Quando le decisioni di merito hanno accertato autonomia organizzativa e una frattura temporale tra le condotte, la semplice asserzione di continuità dell'agente non è sufficiente a dimostrare la continuazione.
  • Se si ritiene che una valutazione probatoria della cognizione sia errata o incompleta, la via corretta è l'impugnazione nel grado di merito; non è ammissibile riformare la valutazione probatoria consolidata attraverso istanze esecutive che non apportino novità reali.

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