Cassazione Civile, Ordinanza n. 08233/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (custode giudiziario)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione proposta avverso il decreto con cui gli era stato liquidato il compenso di euro 2.756,56 per l'attività di custode giudiziario. Ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 170 d.P.R. 115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011, lamentando che il Tribunale non avesse considerato una nota di iscrizione a ruolo depositata telematicamente il 15 luglio 2021. Secondo il ricorrente, il deposito doveva ritenersi tempestivo perché il ricorso era stato inviato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto, con perfezionamento al momento della ricevuta di avvenuta consegna del sistema PEC; il fatto che l'iscrizione fosse avvenuta inizialmente nel registro di volontaria giurisdizione anziché in quello contenzioso civile, e che solo in seguito fosse stata ripetuta nel registro corretto, non poteva far perdere efficacia al deposito originario.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha accertato dagli atti che l'opposizione era stata effettivamente depositata in via telematica il 15 luglio 2021, quindi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto di liquidazione avvenuta il 16 giugno 2021. L'erronea iscrizione iniziale nel registro di volontaria giurisdizione, seguita da una reiscrizione nel registro corretto dopo sollecitazione dell'ufficio, è stata qualificata come circostanza meramente interna, non idonea a travolgere gli effetti del deposito tempestivo. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Siracusa in diversa composizione, affinché esamini nel merito l'opposizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso deve essere valutata anche in relazione al tempestivo deposito telematico; la correttezza del registro di iscrizione non incide, di per sé, sul perfezionamento del deposito ai fini del termine.
La Corte lo richiama insieme all'art. 170 d.P.R. 115/2002 per la disciplina dell'opposizione al decreto di liquidazione, ritenendo rilevante il momento di perfezionamento del deposito telematico.
Massime di principio
- Nel deposito telematico di un ricorso, ai fini della tempestività rileva il momento in cui si perfeziona la ricezione da parte del sistema/ufficio giudiziario, non la successiva sistemazione interna dell'iscrizione a ruolo.
- L'erronea iscrizione del ricorso in un registro diverso da quello corretto non comporta tardività quando l'atto sia stato comunque depositato nei termini e abbia raggiunto lo scopo di instaurare il rapporto con l'ufficio giudiziario.
- In materia di opposizione al decreto di liquidazione del compenso, il termine di trenta giorni deve essere verificato sulla base del deposito telematico tempestivo, senza attribuire effetto decadenziale a mere irregolarità interne dell'ufficio.
- Quando dagli atti risulti un deposito iniziale tempestivo, una successiva reiscrizione nel registro corretto ha valore solo organizzativo-interno e non incide sulla validità o tempestività dell'opposizione.
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