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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26213/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Venezia aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Treviso nei confronti dell'imputato per guida in stato di ebbrezza, con aggravanti legate alla provocazione di un incidente stradale e all'orario notturno. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando due censure: con il primo motivo ha denunciato mancanza di motivazione sulla dedotta inattendibilità dell'accertamento strumentale e sul trattamento sanzionatorio; con il secondo ha lamentato vizio di motivazione nella valutazione della consulenza tecnica prodotta dalla difesa. Con memoria successiva ha ribadito le ragioni del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi, sotto la veste di vizi motivazionali, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una lettura alternativa delle fonti di prova, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha aggiunto che la sentenza impugnata, pur sintetica, aveva comunque esposto le ragioni del rigetto delle doglianze difensive. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186 C.d.S.

    Norma di riferimento per la guida in stato di ebbrezza, richiamata solo implicitamente dalla qualificazione del fatto come reato stradale.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio; sono deducibili solo vizi riconducibili al sindacato di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza sul vizio di motivazione in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, riservata al giudice di merito.
  • La sentenza di merito resiste al vaglio di cassazione quando, anche in forma sintetica, rende comprensibili le ragioni per cui disattende le censure difensive e l'attendibilità degli elementi probatori posti a fondamento della decisione.
  • La contestazione dell'accertamento strumentale o della consulenza tecnica difensiva, se diretta solo a prospettare una lettura alternativa delle risultanze, è inammissibile quando non evidenzi un effettivo deficit logico-giuridico della motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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