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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14006/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto l'incidente di esecuzione volto a dichiarare l'inefficacia dell'ordine di carcerazione n. 431-2023 SIEP (17/07/2023) e a ottenere la sua immediata liberazione con concessione dei termini per chiedere misure alternative. Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione perché la sentenza di condanna non avrebbe indicato nel dispositivo e non avrebbe motivato il riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall'art. 291-ter d.P.R. n. 43/1973 (uso di mezzo di trasporto di persona estranea al reato), circostanza che renderebbe il reato "ostativo" alla sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 4-bis ord. pen.; inoltre sostiene che la mancata menzione impedisce di capire se la circostanza aggravante sia stata applicata e ha impedito di impugnare la questione in sede di cognizione.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ritiene infondato il vizio denunciato: la circostanza aggravante era contestata nell'imputazione e risulta richiamata nella motivazione attraverso gli atti di polizia giudiziaria (verbali del 13/03/2023 che indicano l'uso dell'autovettura Volkswagen Polo intestata a terzi). Pur non essendo espressamente richiamato il numero dell'articolo della norma incriminatrice nel dispositivo, la Corte interpreta che l'obbligo di indicazione previsto dall'art. 546 cod. proc. pen. riguarda le norme processuali applicate e non le singole norme sostanziali; inoltre l'omessa menzione non determina nullità della sentenza. Infine, anche se il giudice di merito non ha effettivamente valorizzato la circostanza aggravante nel calcolo della pena, ciò non incide sul carattere ostativo ex art. 4-bis: la qualificazione della fattispecie come aggravata comporta comunque l'impossibilità di concedere la sospensione dell'esecuzione. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 291-ter d.P.R. 23/01/1973 n. 43

    La circostanza aggravante dell'uso di mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato è stata ritenuta contestata nell'imputazione e richiamata nella motivazione; la sua sussistenza rende il reato "ostativo" alla sospensione dell'esecuzione.

  • art. 4-bis Ord. pen. (normativa sugli "ostativi")

    La presenza di una circostanza aggravante che rientra tra i casi ostativi impedisce la concessione della sospensione dell'ordine di esecuzione anche se il giudice di merito, nel computo della pena, ha dato prevalenza alle attenuanti.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. e) n.1 e lett. f) (richiamati nel ricorso)

    L'obbligo di indicare "gli articoli di legge applicati" riguarda le norme processuali che hanno condotto all'affermazione di responsabilità (articoli di procedura), non l'elencazione delle singole norme penali sostanziali; l'omessa menzione in dispositivo della norma sostanziale non determina automaticamente nullità della sentenza.

  • art. 650 cod. proc. pen.

    Richiamato dal Tribunale come disciplina inerente alla sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi e alle fattispecie ostative in rapporto all'art. 4-bis.

  • artt. 533, 530, 531 cod. proc. pen.

    Menziolate dalla Corte come esempi di norme di procedura che l'art. 546 intendeva individuare quando richiede l'indicazione degli articoli di legge applicati.

Massime di principio

  • La formalità dell'indicazione dell'articolo di legge sostanziale nel dispositivo non sempre determina la nullità della sentenza: l'obbligo di cui all'art. 546 cod. proc. pen. è volto principalmente a indicare le norme processuali applicate.
  • Se la circostanza aggravante è contestata nell'imputazione e risulta desumibile dalla motivazione e dagli atti richiamati (verbali, sequestri, ecc.), la sua mancata enunciazione testuale nel dispositivo non implica automaticamente che non sia stata ritenuta dal giudice.
  • La qualificazione di una condotta come reato "aggravato" e ostativo ex art. 4-bis produce effetti esecutivi indipendenti dal giudizio di bilanciamento quoad poenam: anche se le attenuanti prevalgono sul piano del quantum, la natura ostativa impedisce la sospensione dell'esecuzione.
  • Le doglianze relative a discrasie di motivazione o omissioni nella sentenza di merito riguardanti l'applicazione di circostanze vanno normalmente dedotte con i rimedi ordinari di impugnazione in sede di cognizione; l'incidente di esecuzione non è lo strumento idoneo per rimettere in discussione questioni che potevano essere impugnate nel giudizio di merito.
  • Per evitare problemi esecutivi, è consigliabile in sede di dibattimento e nella redazione del dispositivo che il giudice espliciti chiaramente le circostanze ritenute (aggravanti/attenuanti) e come sono state prese in considerazione nel calcolo della pena, soprattutto quando possono incidere su benefici esecutivi.

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