Cassazione Civile, Sentenza n. 10889/2023 del 24/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della C.T.R. che aveva accolto la richiesta di rimborso IVA presentata dalla Cis.Co.Rvi per imposte indebitamente fatturate nel 2009 a favore di A. Menarini. L'Agenzia sosteneva la violazione degli artt. 21 d.lgs. n. 546/1992 e 30-ter DPR n. 633/1972, deducendo che il contribuente decaduto biennalmente poteva ottenere il rimborso solo nei limiti dell'imposta effettivamente restituita al cliente e che, in mancanza di prova della restituzione dell'IVA di rivalsa, il rimborso dovesse essere negato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato che la restituzione dell'IVA al committente rileva solo nei casi in cui sia stata imposta con provvedimento coattivo: in tale ipotesi il rimborso può essere richiesto solo per l'importo effettivamente restituito. Nel caso di specie non essendo intervenuto un provvedimento coattivo e risultando invece che l'IVA era stata recuperata dall'Erario nei confronti della A. Menarini, non sussisteva alcun rischio di perdita di gettito e il rimborso alla cedente era ammissibile. Inoltre la Corte ha rilevato che il dies a quo per la decadenza biennale coincide con la data della definizione con adesione dell'accertamento nei confronti della committente (A. Menarini), per cui l'istanza era stata proposta tempestivamente. Il ricorso è stato pertanto respinto e l'Agenzia condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 21, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disposizione sulla decadenza biennale per l'impugnazione/istanza: la Corte individua il dies a quo nella data di definizione con adesione dell'accertamento della committente, ritenendo tempestiva l'istanza di rimborso proposta entro due anni da tale data.
art. 19, c.1, lett. g), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (richiamato)
Richiamato rispetto ai rimedi esperibili contro il diniego o il silenzio-rifiuto dell'amministrazione (impugnazione del diniego o del silenzio).
Norma richiamata dalla ricorrente ma non applicabile al caso concreto perché introdotta dopo i fatti: la Corte osserva che la regola che limita il rimborso all'imposta effettivamente restituita al cessionario si è cristallizzata in giurisprudenza, e con l'art. 30-ter è stata poi recepita normativa successiva, non rilevante per il periodo oggetto della controversia.
Corte di Giustizia UE, Causa C-454/98 (Schmeink Cafreth)
Principio di neutralità dell'IVA: il rimborso non deve comportare una perdita di gettito per l'Erario; va evitata la duplicazione dell'incasso dell'IVA sulla stessa operazione.
Corte di Giustizia UE, Causa C-427/10 (richiamata nella giurisprudenza nazionale)
Principio che ha portato la giurisprudenza nazionale a riconoscere che, se il cedente è stato costretto a restituire l'IVA al cessionario per provvedimento coattivo, il rimborso al cedente è ammesso nei limiti di quanto effettivamente restituito; principio applicabile solo quando la restituzione è avvenuta per obbligo coattivo.
Ordinaria giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. n. 4020/2012, n.12666/2012 e altre menzionate)
Conferma l'orientamento secondo cui il rimborso 'anomalo' è compatibile con il principio di neutralità dell'IVA e può essere escluso solo se sussiste il rischio concreto di perdita di gettito; distingue i casi di restituzione obbligatoria (provvedimento coattivo) da quelli in cui non sussiste tale obbligo.
Massime di principio
- Il diritto del cedente al rimborso dell'IVA indebitamente versata è possibile anche se non ha materialmente restituito l'IVA al cessionario, purché non vi sia rischio di perdita di gettito per l'Erario (ad es. perché l'autorità ha già recuperato l'IVA dal cessionario).
- Se la restituzione dell'IVA al cessionario è avvenuta per effetto di un provvedimento coattivo a carico del cedente, il rimborso al cedente è ammesso solo per l'importo effettivamente restituito; la prova della restituzione diventa allora rilevante.
- Il dies a quo per la decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 21 d.lgs. 546/1992 è la data in cui l'erronea applicazione dell'imposta è stata definitivamente accertata (es. definizione con adesione dell'accertamento sulla committente).
- I rapporti civilistici tra cedente e cessionario (obbligo di restituzione dell'IVA di rivalsa) sono, in linea generale, irrilevanti ai fini del rapporto tributario tra cedente e fisco, salvo che la restituzione sia stata imposta coattivamente e incida sul rischio di gettito.
- In fase di istruttoria per il rimborso, è utile documentare lo stato degli accertamenti sulla committente (es. atti che dimostrino il recupero dell'IVA da parte dell'Erario) per dimostrare l'assenza di rischio per il gettito.
- Se l'amministrazione nega il rimborso per mancanza di prova di restituzione, valutare se la giurisprudenza sul caso concreto (restituzione spontanea vs coattiva) è favorevole e, se opportuno, procedere con impugnazione indicando la mancata opposizione del rischio di perdita per l'Erario.
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