Cassazione Penale, Sentenza n. 17087/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza con cui il GIP, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto la continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. e ha rideterminato la pena unica (tre anni, quattro mesi di reclusione e euro 1.867,00 di multa). Con unico motivo lamenta che il giudice non avrebbe esaminato, in subordine, l'istanza di sostituzione della pena detentiva breve (2 anni, 11 mesi e 10 giorni, irrogata con sentenza del 14/10/2021 irrevocabile il 27/04/2023) con una delle sanzioni sostitutive previste dal Capo III della legge n. 689/1981 (lavori di pubblica utilità o detenzione domiciliare) ai sensi della disposizione transitoria dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022. La difesa sostiene la tempestività dell'istanza (proposta il 2/05/2023, entro 30 giorni dall'irrevocabilità) e chiede che fosse comunque valutata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha accertato che la richiesta di sostituzione della pena era tempestiva e che l'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 si applicava, ma ha ritenuto che l'istanza di sostituzione fosse formulata in via subordinata rispetto all'istanza principale di riconoscimento della continuazione. Poiché il giudice dell'esecuzione ha accolto la domanda principale (continuazione) e rideterminato la pena, il ricorrente non ha più un interesse all'esame della domanda subordinata: l'omesso vaglio della subordinata non costituisce vizio suscettibile di accoglimento. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
L'istituto della continuazione è stato invocato e accolto dal giudice dell'esecuzione per unificare più pene; l'accoglimento ha reso ininfluente la valutazione della domanda subordinata.
Richiamato nella motivazione come norma di riferimento per l'istanza rivolta al giudice dell'esecuzione (procedura di esecuzione).
art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 (disposizione transitoria)
Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se piu favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive.
La Corte conferma che la disposizione transitoria permette la presentazione, entro 30 giorni dall'irrevocabilità, dell'istanza di sostituzione della pena detentiva breve con pene sostitutive quando ricorrono i presupposti temporali (pronuncia in appello entro il 30/12/2022 e giudicato successivo). Nel caso concreto l'istanza era tempestiva e la norma applicabile.
Capo III legge 24 novembre 1981, n. 689 (pene sostitutive)
Predisposizione normativa delle pene sostitutive (lavori di pubblica utilità, detenzione domiciliare, ecc.), richiamata quale possibile misura alternativa alle pene detentive brevi nel giudizio di esecuzione.
Norma procedurale richiamata per l'istanza avanti al giudice dell'esecuzione: disciplina l'istanza di modificazione delle pene esecutive, e qui è il canale procedurale per chiedere l'applicazione delle pene sostitutive.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione al principio secondo cui impugnazioni irrituali possono comportare conseguenze di responsabilità e la condanna alla Cassa delle ammende; ha fondamento la sanzione per l'irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Se il giudice dell'esecuzione accoglie integralmente una istanza principale (per es. riconoscimento della continuazione e rideterminazione della pena), chi ha presentato in via subordinata una diversa richiesta perde l'interesse a che quella subordinata venga esaminata: la mancata pronuncia sulla subordinata non costituisce vizio rilevante.
- La disposizione transitoria dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 consente ai condannati con pena detentiva non superiore a quattro anni di chiedere le pene sostitutive entro 30 giorni dall'irrevocabilità quando sussistano i requisiti temporali indicati (pronuncia del dispositivo in appello entro il 30/12/2022 e giudicato successivo), pertanto la tempestività dell'istanza va verificata rispetto a tale termine.
- Un'istanza formulata in via subordinata mantiene rilevanza solo se la domanda principale non è accolta o non risolve completamente la posizione dell'interessato; in presenza di accoglimento principale, la subordinata diventa superflua.
- Il giudizio di esecuzione applica, ove compatibili, le norme del Capo III della legge n. 689/1981 e le relative norme del codice di procedura penale in tema di pene sostitutive; occorre però rispettare i termini e i presupposti procedurali (art. 666 c.p.p.).
- Impugnazioni o ricorsi con profili di irritualità possono essere dichiarati inammissibili e comportare, oltre alle spese, la condanna alla Cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione.
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